La stabile organizzazione: quadro sinottico

un comodo Quadro Sinottico sulla Stabile Organizzazione.

Stabile Organizzazione: concetti fondamentali

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– ART. 162 DEL NUOVO TESTO UNICO –

(D.P.R. n. 917/86 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003)

 

Definizione di Stabile Organizzazione

 

ART. 162, comma 1, del nuovo Tuir.

Definizione generale di “stabile organizzazione”.

1. “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”.

 

 

Fattispecie positive: ipotesi che configurano una stabile organizzazione.

Sono Stabili Organizzazioni:

 

ART. 162, comma 2, del nuovo Tuir.

Fattispecie che di per sé, ex lege, configurano una stabile organizzazione.

2. “L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:

a)      una sede di direzione;

b)      una succursale;

c)      un ufficio;

d)      un’officina;

e)      un laboratorio;

f)       una miniera,

 un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali”.

ART. 162, comma 3, del nuovo Tuir.

Particolare ipotesi di stabile organizzazione.

3. “Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi”.

ART. 162, comma 6, del nuovo Tuir.

Ipotesi di stabile organizzazione personale. Figura dell’agente dipendente.

6. “Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni”.

 

 

Fattispecie negative: fattispecie per le quali non è possibile un espresso riferimento alla stabile organizzazione

Non sono stabili organizzazioni:

 

ART. 162, comma 4, del nuovo Tuir.

Elenco delle fattispecie che, ex lege, comunque non configurano una stabile tassazione.

4. “Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:

a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionata nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario”.

ART. 162, comma 5, del nuovo Tuir.

Ulteriore e singolare ipotesi negativa di stabile organizzazione.

5. “Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.

ART. 162, comma 7, del nuovo Tuir.

Una delle particolari ipotesi negative di stabile organizzazione personale. Figura dell’ agente indipendente.

7. “Non costituisce stabile organizzazione dell’impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività”.

ART. 162, comma 8, del nuovo Tuir.

Ancora una particolare fattispecie negativa  di stabile organizzazione  personale.

8. “Nonostante quanto previsto dal comma precedente non costituisce stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa”.

ART. 162, comma 9, del nuovo Tuir.

Particolare e specifica circostanza che non configura una stabile organizzazione.

9. “Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce  di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra”.

 

 

 

Analisi comparativa Modello OCSE – NUOVO TUIR

Nel presente schema vengono segnalate le sole e principali differenze che caratterizzano l’art. 162 del nuovo Tuir rispetto all’art. 5 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.

 

ART. 162 Nuovo TUIR, comma 2.

2. “…f)…, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali”.

ART 162 Nuovo TUIR, comma 3.

3. “…o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse…soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi”.

ART. 162 Nuovo TUIR, comma 5.

5. “Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi  titolo di elaboratori  elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta  e la trasmissione  di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.

ART. 162 Nuovo TUIR, comma 8.

8. “ Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce  stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa”.

 

 

Stabile Organizzazione e giurisprudenza

  • Cass., sent. 7 marzo 2002, n. 3368. (Caso Philip Morris).
  • Cass., sent. 25 maggio 2002, n. 7682. (Caso Philip Morris).
  • Cass., sent. 25 luglio 2002, n. 10925. (Caso Philip Morris).
  • Cass., sent. 11 marzo 2003, n. 3570.
  • Cass., Sez. trib., sent. 8 marzo 2004, n. 4639.
  • Corte Giust., sent. 17 luglio 1997, C- 190/95.

 

Stabile Organizzazione e riferimenti normativi ante riforma fiscale

  • ART. 20, comma 1, lettera e), “vecchio” TUIR.
  • ART. 112, comma 2, “vecchio” TUIR.
  • ART. 113, comma 1, “vecchio” TUIR.
  • Art. 5 Modello di Convezione OCSE.

 

Stabile Organizzazione e  prassi amministrativa

  • Circ., 30 aprile 1977, n. 7/1496.
  • Circ., 27 marzo 2003, n. 20/E.

 

Leggi anche:
Presupposti sulla stabile organizzazione 
Risparmiare (legalmente) imposte attraverso la stabile organizzazione, la branch exemption, le C.F.C. 
 

ottobre 2004

 AVV. MAURIZIO VILLANI