Quando il fornitore non manda la fattura o la manda errata: ecco cosa fare

Nella pratica commerciale, non è raro che capiti di dover attendere per tanto tempo una fattura, o che si riceva una fattura con indicazioni errate: ecco come risolvere.

Fattura mancante o errata – Premessa

fattura mancante o errata da parte del fornitoreNella pratica commerciale, non è raro che capiti di dover attendere per tanto tempo una fattura, o che si riceva una fattura con indicazioni errate.

È noto che in tema di determinazione del reddito, così come di determinazione del debito Iva periodico, non si può prescindere dall’aspetto documentale dell’operazione, per legittimare la deduzione del costo o la detrazione dell’Iva pagata al fornitore.

Ma, a prescindere da tali considerazioni di convenienza economica, giova qui ricordare che il cessionario, ossia il destinatario della fattura, non può ritenersi immune da colpe di fronte alla legge, nonostante abbia magari invitato il fornitore ad inviare la fattura o a correggerla; in tali casi, infatti, la normativa sull’Iva gli impone degli obblighi precisi, che se non assolti lo espongono a sanzioni.

In questo scritto ci si propone di illustrare proprio tali norme.

 

 

La procedura in caso di mancato ricevimento di fattura o in caso di fattura irregolare

A norma dell’articolo 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97, l’imprenditore o il professionista che, nell’esercizio della propria attività, non dovesse ricevere la fattura dal proprio fornitore entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, o che riceva una fattura irregolare:

  • se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve, entro il trentesimo giorno successivo, pagare l’imposta relativa all’operazione e presentare all’Ufficio competente un’autofattura in duplice esemplare. Avvenuta la regolarizzazione, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, viene restituito dall’Ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro degli acquisti;
  • se ha ricevuto una fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della stessa deve presentare all’Ufficio competente un’autofattura integrativa in duplice esemplare previo versamento della maggiore imposta dovuta. Un esemplare dell’autofattura, con l’attestazione di avvenuto pagamento o di intervenuta regolarizzazione, è restituita dall’Ufficio competente all’interessato che provvederà entro il mese di emissione ad annotarlo sul registro degli acquisti.

 

 

Fattura mancante o irregolare: aspetti pratici della norma

Posto che il momento dal quale decorre il tempo utile alla regolarizzazione di una fattura non pervenuta è dato dalla effettuazione dell’operazione, occorre ricordare che essa avviene:

  • al momento della stipula dell’atto, per la cessione di beni immobili;
  • al momento della consegna o spedizione, per i beni mobili;
  • al momento del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.

 

In riferimento ai soggetti passivi dell’obbligo in questione, è appena il caso di rilevare che tale disciplina si applica solo alle imprese e ai lavoratori autonomi, con esclusione quindi delle altre categorie di operatori economici, primi tra tutti i privati, nonchè delle stesse imprese o dei lavoratori autonomi, allorquando acquistino qualcosa in veste di privati, e non nell’esercizio dell’attività (cfr. in questo senso, Cassazione n. 9669/02).

Inoltre, la giurisprudenza ha risolto nella maniera più favorevole al contribuente (e più razionale) il problema se la procedura debba essere attuata anche nell’ipotesi in cui la fattura sia stata emessa, ma non sia perventua al cliente.

In riferimento poi alla definizione di fatturazione irregolare, da cui scaturisce l’obbligo di attivazione della procedura da parte del cliente, è da rilevare poi che la Cassazione, con orientamento ormai costante, ritiene che l’obbligo di regolarizzazione della fattura possa ritenersi esistente nei casi in cui l’emittente compia degli errori relativi all’identificazione del contratto sottostante, o ai dati di fatto rilevanti, e non anche nei casi di qualificazione/valutazione dell’operazione come esente piuttosto che come imponibile. In altre parole, il cessionario non può avere anche l’obbligo di entrare nel merito delle valutazioni operate dal cedente in ordine alla assoggettabilità o meno del corrispettivo al tributo (cfr. Cassazione nn. 5805/01, 5868/01, 8656/01,4284/01, 11313/00).

Per le modalità di versamento, l’imposta di cui si è detto dovrà essere versata mediante F24, con il codice tributo 9399.

 

Le sanzioni

Nel caso in cui invece l’imprenditore o il professionista lasci trascorrere infruttuosamente il suddetto lasso di tempo, egli sarà passibile, in caso di verifica, della sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 258.

Si badi che la somma che potrà essere richiesta al cliente inerte sarà solo quella a titolo di sanzione, e non anche a titolo di imposta.

Per completezza di analisi, occorre ricordare che resta ferma l’utilizzabilità del c.d. “ravvedimento operoso”, mediante il quale l’impresa o il professionista potrà sanare la propria posizione anche dopo il decorso del suddetto periodo di tempo, ma comunque entro un anno dall’omissione, mediante il versamento dell’imposta maggiorata dagli interessi legali e del 20% della sanzione (o del 12,50%, se il ravvedimento è operato entro trenta giorni).

Ciò naturalmente sarà possibile solo nel caso in cui la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

 

 

Il successivo ricevimento della fattura

Potrebbe poi succedere che, dopo che il cessionario abbia regolarizzato l’inadempienza del cedente, giunga la fattura del fornitore. In questo caso, si ritiene che il cliente abbia diritto a detrarre l’Iva addebitata in fattura (così Cassazione n. 10646/01); e ciò anche se non ha proceduto alla regolarizzaione (così Cassazione n. 12878/01, n. 8656/01), fermo restando che in questo caso, risulta comunque esposto alla sanzione in caso di verifica.

 

 

Le scritture contabili

Completiamo l’analisi del problema indicando le scritture contabili da effettuare, che sono uguali sia nel caso di omissione di fattura, sia nel caso di irregolarità in fattura.

___________________               _____________________

DIVERSI                                a      DIVERSI                                              12.000,00

MERCI C/ACQUISTI                                                                                 10.000,00

IVA C/ACQUISTI                                                                                         2.000,00

                                                                                                                 _________

FORNITORI                                     10.000,00

IVA C/ERARIO                                  2.000,00

      Emissione di autofattura per mancata ricezione della fattura

/omissione corrispettivo da parte del fornitore Y.

______________________                     _________________________

IVA C/ERARIO a                           CASSA                         2.000,0

      Versamento dell’imposta dovuta

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Vedi anche:

Detrazione IVA: fatture acquisti inserite nella liquidazione del mese precedente a quello della (vera) ricezione

 

Danilo Sciuto

febbraio 2004

 

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