un contribuente con liquidazione mensile ha ricevuto via email delle fatture di acquisto il 5 febbraio, le fatture sono state emesse il 30 gennaio: per non posticipare la detrazione Iva le fatture possono essere registrate al 31 gennaio (data di emissione) e, pertanto, confluire nella liquidazione del mese di registrazione?
IL QUESITO
Ad un utente del portale www.CommercialistaTelematico.com è sorto un dubbio che può essere sintetizzato nel seguente quesito: “Un cliente con liquidazione mensile ha ricevuto via email delle fatture di acquisto il 5 febbraio. Le fatture sono state emesse il 30 gennaio. Per non posticipare la detrazione Iva le fatture possono essere registrate al 31 gennaio (data di emissione) e, pertanto, confluire nella liquidazione del mese di registrazione?”. Analogo discorso varrà per le liquidazioni dei mesi successivi.
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Le soluzioni operative
Al riguardo, la circolare n. 1/218 dell’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che:
- la formulazione dell’art. 25, primo comma, del decreto Iva, prevede espressamente che la fattura deve risultare annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”;
mentre:
- nell’art. 19 del decreto Iva, viene stabilito che il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni. In particolare, secondo le nuove disposizioni “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all