Il conseguimento di risarcimenti (perdite di merci, danneggiamneto di beni strumentali ecc.)

Le indennità risarcitorie conseguite in dipendenza della perdita o del danneggiamento dei beni dell’impresa costituiscono componenti positivi di reddito, e sono diversamente configurabili.

Il conseguimento di risarcimenti – Premessa

Le indennità risarcitorie conseguite in dipendenza della perdita o del danneggiamento dei beni dell’impresa costituiscono componenti positivi di reddito, e sono diversamente configurabili a seconda che vengano conseguite :

    1. per perdita e danneggiamento di beni merce,
    2. per perdita e danneggiamento di beni strumentali,
    3. per altri danni.

Il trattamento fiscale agli effetti della imposizione diretta deve essere quindi esaminato sotto queste tre diverse situazioni.

Per una migliore comprensione, evidenzieremo parallelamente anche le scritture contabili, indicando, per ciascun conto utilizzato, la corrispondente voce del conto economico o dello stato patrimoniale del bilancio CE.

 

1) Perdita o danneggiamento di beni merce.

Al momento in cui si verifica la perdita, il bene deve essere contabilizzato in scarico dalla contabilità di magazzino (sempreché ovviamente se ne abbia l’obbligo della tenuta), ma non deve essere effettuata alcuna scrittura in contabilità in quanto le perdite ed i danneggiamenti concorrono alla formazione del reddito automaticamente al momento della valutazione delle rimanenze finali.

1a) Al momento della liquidazione dell’indennità dalla società assicuratrice (quantificata ad esempio, per 100), se effettuata nello stesso esercizio in cui si è verificato l’evento, si rileverà :

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crediti verso altri……………………    a …………………………………     ricavi …………………………..100

C II 5         ………………………………………A 1

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1b) Se invece nell’esercizio in cui si è verificato l’evento il risarcimento non è stato ancora liquidato dalla società di assicurazione ma è determinabile nell’ammontare sulla base del contratto di assicurazione (ad esempio, per 100), il relativo ammontare è da considerare “conseguito nell’esercizio” a norma degli articoli 53 comma 1 lettera d) e 75 comma 1 Tuir in quanto certo nell’esistenza e determinabile in modo obiettivo nell’ammontare, per cui in sede di scritture di assestamento deve essere iscritto in contabilità con la stessa scrittura precedente.

Quando poi si arriverà al momento della liquidazione dalla società assicuratrice, poiché essa avviene nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’evento, l’eventuale differenza in più o in meno costituirà sopravvenienza attiva o passiva a norma degli articoli 55 comma 1 e 66 comma 2 Tuir. La eventuale sopravvenienza attiva non potrà essere rateizzata, in quanto non si ricade nel caso di beni strumentali (art. 55 comma 2). Ad ogni modo, le scritture saranno le seguenti :

in caso di liquidazione pari a 110 :

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banca a # 110

C IV 1

a crediti verso altri 100

C II 5

a sopravvenienze attive 10

E 20

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in caso di liquidazione pari a 90 :

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# a crediti verso altri 100

C II 5

banca 90

C IV 1

sopravvenienze passive 10

E 21

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1c) Nel caso in cui la società non liquidi il risarcimento entro la data di chiusura dell’esercizio in cui si è verificato l’evento, e non sia possibile determinare in base al contratto l’ammontare dello stesso, al momento in cui essa procederà alla liquidazione occorrerà rilevare l’intero importo (ad esempio, 100) come sopravvenienza attiva (anche in questo caso non frazionabile), ex articolo 55 comma 1 con la scrittura :

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crediti verso altri a sopravvenienze attive 100

C II 5 E 20

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In caso di maggiori indennità conseguenti, ad esempio, a procedure di contenzioso si determineranno sopravvenienze attive (non frazionabili) a norma dell’articolo 55 comma 1 Tuir.

 

2) Perdita e danneggiamento di beni strumentali

In tal caso occorre distinguere tra il caso di perdita e quello di danneggiamento…

 

ottobre 2002

Danilo Sciuto

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