I corrispettivi giornalieri possono viaggiare col registratore telematico: distributori automatici obbligati

I soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri: quali sono gli effettivi vantaggi di tale scelta?

distributori automatici obbligati alla trsmissione telematica dei corrispettivi giornalieriIl 28 ottobre 2016 è stato pubblicato un provvedimento dell’Agenzia delle entrate in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Dlgs 127/2015.

Il decreto ha stabilito che dall’1 gennaio 2017 i soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate (art. 22 del DPR 633/1972) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

I contribuenti che intendono esercitare l’opzione per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, lo potranno fare on line attraverso i servizi dell’Amministrazione Finanziaria entro il 31.3.2017.

Una volta optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi, tale opzione resterà valida per 5 anni e, se non revocata, si estenderà di quinquennio in quinquennio.

Dal 1′ Aprile la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Per coloro che sono obbligati o che intendono esercitare tale opzione online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile la piattaforma “Fatture e corrispettivi”.

 

Premessa

Dall’1 Aprile 2017 prende avvio la nuova procedura telematica che consente a commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani di inviare on line gli incassi giornalieri all’Amministrazione Finanziaria.

Con il Provvedimento n. 0212804 del 01.12.2016 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto due importanti modifiche alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati delle fatture.

La prima novità riguarda l’esercizio delle opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal Dlgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, che a regime vanno esercitate ordinariamente:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

La novità più significativa introdotta dal D. Lgs. 127/2015 all’art. 2 c. 2, riguarda l’obbligo, per i gestori di distributori automatici, di memorizzare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi.

 

Ambito soggettivo e ambito oggettivo

I soggetti interessati sono i commercianti al minuto o i contribuenti IVA che esercitano attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/72 possono optare per la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi effettuate.

La norma prevede alcune deroghe all’obbligo di emissione della fattura per ogni operazione posta in essere: i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, ed altre attività assimilate.

Sono considerate operazioni di commercio al minuto:

  • le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico;

  • le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande svolte in pubblici esercizi;

  • le prestazioni di trasporto di persone e bagagli;

  • le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

  • le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli;

  • le attività esenti effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo;

  • le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.

Il registratore di cassa telematico e la trasmissione telematica

invio corrispettivi giornalieri telematici all'agenzia delle entrateCon il D.Lgs. n. 127/2015 sono state introdotte importanti disposizioni che consentono la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA.

Le semplificazioni sono esclusivamente in favore di coloro che sceglieranno la trasmissione telematica di tutte le fatture emesse e ricevute nonché dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA.

L’opzione consentirà una facilitazione nella liquidazione ai fini dell’imposta, dato che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati direttamente all’A.F. eliminerà, in capo al contribuente, gli obblighi relativi alla registrazione e agli adempimenti connessi ai fini IVA.

Per inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, gli esercenti devono dotarsi di registratori telematici: strumenti tecnici in grado in grado di registrare, memorizzare, trasmettere e sigillare i dati fiscali introdotti.

Prima dell’utilizzo tali registratori automatici devono essere sottoposti a una procedura di validazione che richiede l’intervento di tecnici abilitati.

I registratori di cassa in funzione e validi all’1 gennaio 2017, conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, possono diventare “registratori telematici” se riadattati secondo le regole indicate nelle specifiche tecniche indicate nel Provvedimento.

Il registratore di cassa telematico entra in servizio dalla prima trasmissione on line effettuata. Viene censito contestualmente in automatico, dall’Agenzia delle Entrate e identificabile attraverso un apposito QRCODE.

Il titolare del registratore può accedere alle informazioni acquisite dall’Amministrazione Finanziaria in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia, al fine di verificare la correttezza e la corrispondenza del flusso di informazioni inviate.

Al termine di ogni giornata, il registratore di cassa telematico genera un file XML dei dati sui corrispettivi che sono stati via memorizzati lo sigilla elettronicamente e lo trasmette all’Agenzia.

Il contribuente riceverà l’attestazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia; se il file viene respinto, il contribuente deve inviarne uno corretto entro cinque giorni dalla comunicazione dello scarto.

In pratica: i registratori devono essere abilitati a registrare i dati, a memorizzarli su memorie permanenti e inalterabili, a elaborarli, ad apporre il sigillo elettronico e a trasmetterli in via telematica.

I soggetti che operano con più di tre punti cassa per singolo punto vendita possono memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri mediante un unico “punto di raccolta”, costituito, alternativamente, da:

  • un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa

  • un server gestionale, già utilizzato per il consolidamento dei dati dei singoli punti cassa e appositamente modificato per renderlo conforme alle caratteristiche dei Registratori Telematici;

  • un Registratore Telematico collegato al server di consolidamento.

I dati da trasmettere riguarderanno:

  • Numero progressivo di trasmissione;

  • La tipologia e la localizzazione del dispositivo;

  • La data e l’ora del periodo che forma oggetto della comunicazione;

  • L’ammontare imponibile e l’aliquota Iva applicata;

  • La natura delle operazioni non imponibili o esenti.

In caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestiva-mente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche al-legate al Provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico.

Attenzione: i corrispettivi oggetto di trasmissione telematica, sono quelli rilevanti ai fini IVA, pertanto i tabaccai che utilizzano il distributore automatico di sigarette solo per la vendita di generi di monopolio non sono interessati a tale provvedimento.

 

Termini per esercitare l’opzione

L’adesione alla procedura va espressa entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione e memorizzazione.

L’opzione sarà valida per cinque anni, con rinnovo automatico, salvo revoca, di quinquennio in quinquennio.

La revoca dell’opzione può essere esercitata solo in via telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate e va esercitata entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio vincolato ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.

L’opzione va comunicata entro il 31 marzo 2017 e consente l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi documentati mediante scontrino o ricevuta fiscale, non dai relativi obblighi di registrazione.

Per coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno e vogliono utilizzare subito la procedura, l’adesione varrà nell’anno solare in cui è esercitata. Limitatamente al primo anno di applicazione, l’opzione può essere comunicata entro il 31 marzo 2017 e consente l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi documentati mediante scontrino o ricevuta fiscale, non dai relativi obblighi di registrazione.

 

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati che pervengono all’anagrafe tributaria sono trattati attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di indi visure i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

La sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle Entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema .

La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

 

Vantaggi dell’esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione a partire dall’1 Gennaio 2017 permetterà di:

  • ottenere l’esonero dall’obbligo di invio dello spesometro, delle comunicazioni black–list e dai modelli Intrastat limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute;

  • ottenere l’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell’IVA mediante auto fatturazione;

  • ottenere i rimborsi IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/72.

Da notare: a partire dal periodo di imposta 2017, il D.L. n. 193/2016 ha sostituito il cosiddetto spesometro con il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ed ha abrogato alcuni degli adempimenti (le comunicazioni delle operazioni black list e dei dati dei contratti di leasing o di noleggio, la presentazione degli elenchi intrastat acquisti). Pertanto i benefici riservati ai contribuenti aderenti all’opzione di cui al D.Lgs. 127/2015 risultano di portata minore rispetto a quelli inizialmente previsti.

Attenzione: l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi consente di beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento, a condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti.

Attenzione: In caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti premiali, salvo che il contribuente provveda, entro un termine da individuarsi con provvedimento delle Entrate, alla corretta trasmissione.

 

Omessa o errata trasmissione dei dati dei corrispettivi

In caso di omessa, incompleta o non veritiera memorizzazione elettronica o trasmissione dei dati dei corrispettivi, si applicano:

  • la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato;

  • la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività, per un periodo che varia a seconda dell’entità degli importi contestati, nel caso in cui siano state accertate, nell’arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi.

L’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi comporta, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni, anche il venir meno delle agevolazioni previste per i rispettivi regimi facoltativi.

Per continuare a beneficiare delle agevolazioni, il soggetto interessato potrà regolarizzare la propria posizione, trasmettendo correttamente e telematicamente i dati, entro i termini che verranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche se la regolarizzazione ha l’effetto di mantenere, in capo al soggetto, i benefici del regime premiale, non esime dall’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o errata trasmissione dei dati.

16 marzo 2017

Maria Benedetto