Contabilità semplificate per cassa: nessuno si è accorto del libero arbitrio consentito dalla presunzione introdotta?

Dal 2017, secondo la bozza di Legge di Bilancio, per i contribuenti minori la regola sarà la determinazione per cassa del reddito, con una presunzione assoluta: in ogni caso la data di incasso o pagamento è individuata nella data di registrazione ai fini IVA… che quindi possiamo decidere noi?

contabilità semplificata per cassaSembrerebbe che l’intenzione del Legislatore, almeno in qualcosa, sia quella di andare verso la semplificazione totale della contabilità e degli adempimenti dichiarativi.

Dal 2017, secondo la bozza di Legge di Bilancio, per i contribuenti minori la regola sarà la determinazione per cassa del reddito. Ma per non appesantire troppo le rilevazioni contabili, si potrà optare per l’annotazione ai fini iva dei documenti, con valenza anche ai fini Irpef.

Il nuovo art 18 del DPR 600/73, oltre ad estendere alle imprese la possibilità della tenuta dei registri Iva integrati (già esistente per i professionisti), introduce la possibilità di optare, per almeno un triennio, per i soli registri iva, prevedendo una presunzione a servizio dell’intento di semplificazione degli adempimenti (comma 5):

“Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento” (il testo riportato tra virgolette costituisce un estratto del nuovo testo dell’art 18 del DPR 600/73, come modificato dal comma 6 dell’articolo 5 della bozza di Disegno di Legge di Bilancio 2017).

E qui l’interprete (il commercialista di provincia) dà libero sfogo alla fantasia e intravede i possibili scenari…

La norma, per come è scritta, pare introdurre una presunzione assoluta (iuris et de iure): “In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Non essendo specificata, come avviene nelle ipotesi iuris tantum, a valle della presunzione, l’espressione “salva prova contraria”, si può ritenere che in ogni caso la data di incasso o pagamento, ai fini della determinazione del reddito sia individuata nella data di registrazione ai fini Iva.

Possibile che nessuno si sia ancora accorto degli effetti di questa norma?

Chiunque opti per la facoltà concessa dal nuovo comma 5 dell’articolo 18 avrà possibilità di arbitrio in ordine alla tassazione delle fatture emesse in chiusura di anno solare e di deduzione delle fatture di acquisto.

La norma fa infatti riferimento alla registrazione ai fini Iva, ma sembra dimenticare due non irrilevanti particolari:

  1. le fatture emesse possono essere registrate ai fini Iva entro 15 giorni (pur dovendo concorrere alla liquidazione dell’imposta secondo la regola dell’esigibilità).

  2. le fatture di acquisto non hanno alcun termine per la registrazione, ma la registrazione costituisce esclusivamente un onere per poter esercitare il diritto alla detrazione.

Insomma, far riferimento al momento della registrazione sui registri iva permetterà, del tutto legalmente ed in ossequio al tenore letterale della norma novellata di:

  1. rinviare all’anno successivo l’imposizione diretta su tutte le fatture emesse dal 16 dicembre al 31 dicembre dell’anno “n”, che se registrate ai fini iva con data 1 gennaio “n+1”, concorreranno alla determinazione dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre, ma parteciperanno alla determinazione del reddito nell’esercizio successivo (ancorché effettivamente incassate a dicembre!)

  2. annotare e, conseguentemente, dedurre nell’esercizio più conveniente, in base a valutazioni di arbitraggio fiscale, le fatture di acquisto, prescindendo dal concreto momento del pagamento.

E’ veramente questa la volontà del Legislatore?

O forse, nella foga semplificativa, questi effetti della contabilità per cassa non sono stati considerati e vengono in mente solo al commercialista di provincia, che si domanda se: “fatta la legge trovato l’inganno”?

Ma è solo un Disegno di Legge, staremo a vedere…….

24 novembre 2016

Filippo Mangiapane