in fase di elaborazione della dichiarazione dei redditi secondo quale principio – cassa o competenza – vanno inserite a storno delle imposte dovute le ritenute subite da un imprenditore?
Domanda
Dichiarazioni dei Redditi (Ritenute d’acconto subite)
Ho sempre inserito in dichiarazione le ritenute d’acconto subite secondo la rigida quadratura con le certificazioni rilasciate dai sostituti, adottando, quindi un criterio di cassa. Mi dicono che non sarebbe corretto per le ritenute subite dagli imprenditori.
Qual è il comportamento corretto?
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Risposta
Il comportamento corretto è quello dettato dall’art 22 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (che ha acquisito, in via generale, il principio già esistente nel DPR 600/73).
A prescindere dalla tipologia reddituale (impresa o lavoro autonomo) il criterio di scomputo delle ritenute è il medesimo.
Le ritenute seguono il reddito cui si riferiscono, ossia: nel medesimo anno d’imposta in cui il reddito è soggetto a tassazione è consentito lo scomputo delle ritenute, purché, però, esse siano operate entro il 30 settembre dell’anno successivo.
La logica, quindi è la seguente: si imputa il reddito all’esercizio secondo le regole sostanziali di determinazione (competenza se reddito d’impresa, cassa se reddito di lavoro autonomo) e si scomputano, nello stesso anno d’imposta, le ritenute relative.
Per i professionisti non vi sono particolari difficoltà, in quanto il criterio di cassa che sovrintende la determinazione del reddito fa sì che vi sia normalmente coincidenza tra l’importo certificato dai sostituti e le ritenute computabili in dichiarazione.
Per gli imprenditori, invece, le certificazioni non sono di alcuna utilità immediata, in quanto le ritenute effettivamente scomputabili devono essere riconciliate in ragione della concorrenza dei ricavi alla determinazione del reddito, secondo il criterio della competenza temporale. Se il ricavo concorre alla tassazione nell’anno (per fatture da emettere – ad esempio per provvigioni già maturate – o per rateo attivo – esempio interessi attivi su c/c), allora anche la relativa ritenuta è già scomputabile nella stessa dichiarazione, con evidente e inevitabile disallineamento con la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.
Eccezioni
Alla regola generale sopra descritta si deroga esclusivamente (nel caso di reddito determinato per competenza) qualora al 30/9 dell’anno successivo (giorno di scadenza della dichiarazione dei redditi), la ritenuta d’acconto non sia stata ancora operata. In tal caso la ritenuta è scomputabile per cassa nell’esercizio in cui viene operata.
7 gennai0 2016
Filippo Mangiapane