Ricordiamo che per i lavoratori del settore della ristorazione, dell’ospitalità e del settore termale, è possibile la tassazione delle mance al 5%: quali sono gli obblighi del datore di lavoro come sostituto d’imposta?
La legge di Bilancio 2025 ha modificato il regime della detassazione per le mance (imposta sostitutiva Irpef, addizionali regionali e comunali) percepite dai lavoratori dipendenti di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In buona sostanza per l’anno 2025 è stato innalzato il limite reddituale di applicazione della tassazione che passa dai 50.000 euro a 75.000 euro annui e sale dal 25% al 30% il limite annuo del beneficio ammesso.
Detassazione delle mance: il regime precedente
Tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità
Come noto la Legge n. 197/2022, in deroga al regime ordinario previsto dall’art. 51 del TUIR, ha introdotto uno specifico regime fiscale applicabile alle mance del personale del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (le mance possono essere corrisposte dai clienti sia in contanti e sia attraverso mezzi di pagamento elettronici).
Con riferimento a tali somme corrisposte dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Nota: le liberalità assoggettate ad imposta sostitutiva sono