Il contraddittorio preventivo e la prova di resistenza sono strumenti chiave per garantire equità nell’azione dell’Amministrazione fiscale. La prova di resistenza riguarda fatti concreti che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’atto. Le recenti sentenze delle Sezioni Unite spiegano come valutare il reale impatto delle osservazioni del contribuente e quando la mancata audizione può rendere l’atto annullabile.
Contraddittorio preventivo e prova di resistenza: chiarimenti delle Sezioni Unite
Il diritto dell’Unione Europea ha riconosciuto un obbligo generale per l’Amministrazione di attivare il contraddittorio. Questo principio deriva dal diritto a una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta di Nizza.
Tale diritto include il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di provvedimenti che possono incidere sugli interessi dei contribuenti.
Iscrizione a ruolo e contraddittorio col contribuente
L’art. 6 comma 5 dello Statuto del Contribuente, come novellato dal D.lgs. 219/2023 – a norma del quale l’iscrizione a ruolo eseguita dall’Amministrazione Finanziaria senza contraddittorio con il contribuente, nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è “annullabile” – contrasta con l’art. 4 comma 4 lett. F) della Legge Delega n. 111/2023, che imponeva al legislatore delegato di prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio “a pena di nullità”, e non di annullabilità.
Nella fattispecie trattata dalla Sezioni Unite, le verifiche a tavolino, viene confermato l’orientamento per cui il contraddittorio non è obbligatorio.
Si conferma pure la distinzione operata a suo tempo tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati per cui la necessità del contraddittorio e relativa prova di resistenza, in ossequio ai principi comunitari, insiste solo per i primi.
Va infatti ricordato come la prova di resistenza, ossia l’interesse di un soggetto ad agire deve essere valutato se reputato lesivo della sua sfera giuridica per cui essa deve essere verificata in relazione alla certezza dell’utilità giuridica che il ricorrente ricaverebbe dall’annullamento dell’atto.
Si riporta a riguardo la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, dopo aver ripercorso l’iter procedurale e processuale con i relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali susseguitisi nel tempo, chiarisce i punti controversi di tali contrasti e della discrasia tra giurisprudenza comunitaria e nazionale delimitando l’ambito del contraddittorio anticipato e della intrinseca prova di resistenza almeno fino al detto D.Lgs 219/2023.
L’obbligo di contraddittorio preventivo
L’Amministrazione finanziaria è gravata dall’obbligo del contraddittorio, la cui violazione determina la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase istruttoria (c.d. “prova di resistenza