Cosa accade se un atto viene consegnato a un sedicente familiare del destinatario? È davvero valida la notifica? E quali strumenti ha il contribuente per contestare dichiarazioni ritenute false da parte del notificatore? Un’analisi delle possibili difese e delle difficoltà probatorie in caso di notifiche contestate.
Consegna a persona di famiglia e attestazioni del notificatore: quali tutele per il contribuente?
Fanno piena prova, salva querela di falso, soltanto le attività che il pubblico ufficiale dichiari di avere svolto, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, queste ultime limitatamente al loro contenuto “estrinseco”. Al contrario sono assistite da presunzioni “iuris tantum” ed esulano dall’efficacia di fede pubblica tutte le attestazioni non direttamente riconducibili alla diretta percezione del messo notificatore quali, ad esempio, lo “status” del soggetto consegnatario dell’atto quale “addetto alla casa”.
In questo secondo caso, quanto attestato dal notificatore costituisce presunzione semplice contestabile con prove idonee, senza che sia necessaria instaurare il procedimento per querela per falso ex art. 221, c.p.c. dinanzi al Tribunale e richiedere la sospensione del processo tributario. Ci si chiede, in questi casi, quali siano gli elementi probatori, che consentano al contribuente di confutare le risultanze della relazione di notificazione affinché il giudice possa accertare l’inesistenza giuridica dell’atto esattivo e disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione.
Notifica a familiare presunto: validità dell’atto e margini di difesa
Una contribuente impugnava, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, una cartella di pagamento eccependone la nullità derivante dall’inesistenza giuridica del prodromico avviso di accertamento TA.RI. perché notificato a persona che non presentava alcun riferimento con la destinataria dell’atto.
Dagli atti processuali emergeva che, nella della relata della notifica postale dell’atto impositivo originario, il notificatore attestava come la stessa fosse stata formalizzata presso il domicilio della contribuente con consegna nelle mani del “…nipote convivente…”.
La ricorrente eccepiva in sede di ricorso avverso l’iscrizione a ruolo, violazione degli art. 139, comma 1 e 2, c.p.c., producendo i certificati di famiglia dai quali s