La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 16/07/2025, n. 19640, ha trattato un caso relativo ad un contenzioso in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, chiarendo in particolare gli aspetti probatori collegati a tale tipo di contestazione. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dal momento che il soggetto emittente la fattura è diverso da quello effettivo e solitamente è un soggetto fittizio, è proprio in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo che l’Amministrazione finanziaria trae gli elementi necessari a provare il carattere soggettivamente inesistente dell’operazione. Le risultanze riferibili a soggetti diversi dalla contribuente oggetto di contestazione possono quindi portare alla prova, anche in via indiziaria, della conoscenza da parte della stessa contribuente del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni.
Copyright ©2025 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l