Dal 2025 cambiano i criteri fiscali per calcolare il valore delle rendite e degli usufrutti, superando anomalie che generavano cifre sproporzionate. Resta tuttavia aperta la questione di legittimità costituzionale per le vecchie regole. Un tema tecnico con effetti pratici rilevanti.
Rendite vitalizie e usufrutti temporanei: novità fiscali 2025 e profili di incostituzionalità
Analizziamo una problematica che finalmente è stata ora risolta, almeno sotto l’aspetto fiscale, con il D.Lgs 139/2024, per il futuro, dal 1° gennaio 2025; è stata infatti modificata, seppur tardivamente, la disposizione che legava la determinazione del valore di una rendita, come pure di un usufrutto temporaneo, al tasso legale.
Per effetto del non previsto crollo dei tassi di interesse legale, tra il 2014 e il 2021 (tassi tra l’1% e lo 0,01%), si verificavano infatti delle situazioni abnormi, assurde, con delle valorizzazioni delle rendite al di fuori da ogni logica. Questo accadeva per la valorizzazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17 del D.Lgs n. 346/1990, Testo Unico), dell’imposta di registro (art. 46 DPR 131/1986) e delle imposte ipotecarie e catastali (artt.2 c.1 e 10 D.Lgs 347/11990).
Ora, il tasso di interesse da applicare per la determinazione del valore di una rendita, come pure di un usufrutto temporaneo, per legge non potrà mai scendere sotto il 2,5%, con un conseguente coefficiente da applicare massimo del 40.