È arrivato il provvedimento attuativo di una delle novità più significative della riforma fiscale: il contribuente sarà ora informato anche in caso di esito negativo della verifica, evento finora privo di comunicazione ufficiale. Una novità che rafforza trasparenza e partecipazione, ma che lascia intatti i poteri dell’amministrazione.
Comunicazione esito negativo della verifica: una nuova tappa nei diritti del contribuente
Il comma 5-bis dell’art. 6 della L. n. 212/2000, inserito dall’art. 6-bis, della L. n. 122/2022, in sede di conversione del D.L. n. 73/2022, titolato “Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente”, prevede che:
“In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima. L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione ‘IO’.
Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.
La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633“.
Il perimetro normativo dello Statuto del Contribuente
Come è noto, la L. n. 212/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale lo Statuto del Contribuente, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, facendo sostanzialmente leva sul rapporto di buona fede che deve intercorrere tra Ufficio e contribuente.
Per quel che qui ci interessa in questa sede, il legislatore, nel tentativo di assicurare chiarezza e trasparenza alle disposizioni tributarie, ha fissato, con l’art. 12, della L. n. 212/2000, i diritti e