La disciplina fiscale delle spese d’impianto, d’ampliamento e delle altre similari spese pluriennali non è influenzata né dallo status soggettivo dell’imprenditore (persona fisica o giuridica), né dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).
Un recente caso sulla rideterminazione in contabilità semplificata riaccende l’attenzione sui criteri di deducibilità e sull’imputazione delle spese in bilancio.
Spese pluriennali in contabilità semplificata: deduzione immediata o ammortamento? Profili critici e interpretazioni alla luce del TUIR
Il caso: rideterminazione delle spese pluriennali in contabilità semplificata
In uno schema d’atto comunicato ad un imprenditore in regime semplificato, relativamente ad una spesa d’impianto portata in deduzione in un’unica soluzione, è stato testualmente rappresentato:
“Esaminati gli atti e le argomentazioni l’Ufficio ritiene che quanto prospettato da parte ricorrente sia infondato, anche in considerazione del fatto che le relative argomentazioni sarebbero comunque più aderenti ad una società commerciale in contabilità ordinaria, che ad un’impresa semplificata che presenta il quadro G della dichiarazione dei redditi. L’Ufficio ritiene corretto rideterminare la durata/ammortamento della spesa pluriennale in cinque esercizi in applicazione dell’art 108, comma 1. TUIR”.
Il parere dei verificatori contrasta col TUIR?
La conclusione dei verificatori non appare condivisibile dal momento che il legislatore fiscale, nella determinazione del reddito imponibile, raccorda solo una limitata influenza allo status del soggetto passivo (persona fisica o giuridica) e al regime contabile adottato (ordinario o semplificato)
L’art. 56, primo comma TUIR dispone testualmente:
“Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II (il quale a sua volta all’art.83 dispone: “Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lett. a e b. del comma 1 dell’art 73 è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.”) salvo quanto stabilito nel presente capo (Capo VI del Titolo I – IRPEF).
È preliminarmente inconfutabile che i soggetti IRPEF determinano il reddito d’impresa in piena unione con le regole fiscali dei soggetti IRES, con le sole tassative deroghe raccordate a specifiche fattispecie di volta in volta legislativamente individuate. Se si passano in rassegna tali parcellizzate deroghe a partire dall’art. 57 (Ricavi) e proseguendo con l’art. 58 (plusvalenze), art. 59 (dividendi), art. 60 (spese per prestazioni di lavoro), art. 61 (interessi passivi) artt. 62 e 63 (abrogati), 64 (Norme generali del reddito d’impresa) art. 65 (Beni relativi all’impresa) non si rinviene per i soggetto IRPEF alcuna deroga alle prescrizioni che disciplinano