Le ipotesi di restyling del concordato preventivo biennale

Dopo la prima applicazione del concordato preventivo biennale, il recente decreto correttivo della riforma fiscale introduce modifiche significative. Stop ai forfettari, nuovi criteri per il calcolo delle imposte e restrizioni sulle cause di esclusione ridisegnano il panorama fiscale.
Scadenze prorogate e limiti rivisti: quali saranno le conseguenze per imprese e professionisti?

Dopo la prima applicazione del concordato preventivo biennale (biennio 2024 – 2025) è già l’ora del restyling. Il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato il 13 marzo dal Consiglio dei Ministri è intervenuto con alcune modifiche sostanziali.

Il restyling del concordato preventivo biennale

L’intervento è mirato, ma queste ulteriori novità non aiutano certamente imprese e professionisti che non possono mai fare affidamento su un sistema tributario connotato da stabilità e certezze.

Niente concordato per i forfettari

concordato preventivo chiarimenti entrateLa prima modifica apportata interessa i contribuenti forfetari. I predetti contribuenti hanno potuto aderire lo scorso anno al concordato preventivo in via sperimentale solo per l’anno 2024. Ora, invece, il decreto correttivo ha escluso la medesima possibilità per i predetti soggetti.

La platea dei contribuenti potenzialmente interessati dal concordato preventivo biennale è così limitata a coloro che determinano il reddito di impresa o di lavoro autonomo con i criteri ordinari (in base al principio di competenza o di cassa).

 

Il calcolo delle imposte concordate

Un’ulteriore modifica riguarda i criteri di calcolo delle imposte dovute. L’intervento normativo interessa i contribuenti il cui reddito concordato (proposto ed accettato) risulta superiore a quello (normalizzato) relativo al periodo d’imposta precedente.

Prima dell’ultima modifica normativa in commento il contribuente fruiva di un rilevante vantaggio applicando un’imposta sostitutiva sull’extra reddito a seconda del punteggio ISA ottenuto. In particolare, se il punteggio ISA ottenuto nell’anno 2023 era pari o superiore a 8 l’imposta sostitutiva applicabile era del 10 per cento; se era pari o superiore a 6 e inferiore a 8 l’imposta sostitutiva applicabile era del 12 per cento; invece, se era inferiore a 6 l’imposta era del 15 per cento.

La nuova disposizione prevede che se il maggior reddito (l’extra – reddito) risulta superiore a 85.000 euro, la parte eccedente tale limite sconterà l’aliquota Irpef del 43 per cento (per le persone fisiche) o del 24 per cento nel caso in cui si tratti di una società di capitali. In buona sostanza il vantaggio derivante dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, sensibilmente inferiore rispetto alla tassazione ordinaria, è limitato agli incrementi di reddito non superiori alla predetta soglia.

In buona sostanza, il legislatore fiscale ha inteso evitare l’attribuzione di un vantaggio fiscale eccessivo. In ogni caso la nuova modalità di calcolo delle imposte si applicherà ai contribuenti che sceglieranno di aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 – 2026.

NdR: in tema di rapporti fra CPB e ISA potrebbe interessarti anche…ISA 2024: affidabilità fiscale e concordato preventivo biennale

Le cause di esclusione

Ulteriori novità hanno interessato le cause di esclusione. Secondo quanto previsto dal decreto correttivo in esame i conferimenti bloccano l’accesso al concordato preventivo biennale solo se hanno per oggetto aziende o rami d’azienda. Si tratta di una norma di interpretazione autentica destinata a produrre effetti anche per il passato. Restano così salvi tutti i conferimenti di denaro e/o di crediti e/o di partecipazioni. In questo caso le predette operazioni non determinano il blocco del concordato preventivo.

Inoltre, non potranno aderire al patto con il Fisco i lavoratori autonomi che partecipano ad un’associazione di artisti e professionisti o ad una STP se l’opzione non è stata esercitata o mantenuta da tutti i soggetti coinvolti. Sono queste le novità che lo schema introduce in tema di esclusione e di cessazione dell’accordo con il Fisco.

 

Il termine per concordare

Un’ulteriore novità riguarda la scadenza. I contribuenti avranno più tempo per accettare la proposta del Fisco. La nuova scadenza è prevista per il 30 settembre in luogo di quella di luglio indicata a regime dal D.Lgs n. 13/2024.

Lo scorso anno, eccezionalmente, e considerando la prima applicazione dell’istituto, i contribuenti hanno avuto tempo fino al 31 ottobre per l’adesione in coincidenza con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni fiscali.

NdR. Avevamo commentato il restyling del concordato preventivo biennale anche su Blast, leggi qui

 

Nicola Forte

Martedì 18 Marzo 2025