Dal 2024 la tassazione dell’usufrutto sugli immobili segue nuove regole, con differenze tra cessione e costituzione. Ma quale criterio prevale?
Il Notariato fornisce un’interpretazione, ma restano dubbi e possibili criticità. Scopriamo le implicazioni pratiche e le sfide di questa normativa per chi trasferisce o acquisisce diritti reali sugli immobili.
Usufrutto su immobili: profili fiscali
Dall’1 gennaio 2024, per effetto delle variazioni apportate dalla legge di bilancio 2024, il trasferimento oneroso del diritto di usufrutto sugli immobili è tassato, secondo quanto pare di poter affermare, in due diverse modalità:
- la cessione, tassata ai sensi dell’art. 67 del TUIR, lettera b);
- la costituzione, tassata ai sensi dell’art. 67 del TUIR, lettera h).
Come vedremo, la differenza non è di poco conto.
Nel caso in cui fosse applicabile la lettera b) dell’art. 67 del TUIR, si avrà tassazione solo per cessioni entro i 5 anni dall’acquisto o costruzione, escluso il caso di provenienza per successione o di utilizzo per la maggior parte del periodo come abitazione principale propria e/o di propri familiari. Nel caso di provenienza donativa, il quinquennio decorre dall’acquisto da parte del donante. E la plusvalenza è comunque tassabile, si richiesta, con l’imposta sostitutiva del 26%.
Nel caso invece di applicabilità della lettera h) dello stesso art. 67 del TUIR, nessuna esclusione, e sempre tassazione piena dell’importo, salvo la possibilità di detrarre, ex art. 71 del TUIR, le spese relativ