Buone notizie per i contribuenti: la querelle sulla tassazione della caparra nei contratti preliminari si chiude con un lieto fine. Il legislatore, allineandosi alla Cassazione, ha messo fine al contenzioso nato dal contrasto con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria.
Ora, l’imposta di registro proporzionale dello 0,5% non si applica in modo automatico, ma dipende dal regime fiscale dell’atto definitivo. Ma cosa cambia davvero? Scopriamo i dettagli e gli effetti pratici di questa svolta normativa!
Caparra nei contratti preliminari: la riforma fiscale chiarisce il regime di imposizione
Termina (con lieto fine per i contribuenti) la discussione circa l’imposizione – ai fini dell’imposta di registro – della caparra prevista nell’ambito dei contratti preliminari.
A seguito della Riforma fiscale (articolo 2, comma 1, lettera ff), numero 2, Dlgs 18 settembre 2024, n. 139), la nota all’articolo 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 recita così:
«Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si applica l’aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».
Pertanto, non si applica l’imposta sempre e comunque l’imposta di registro proporzionale dello 0,5%, ma occorre guardare anche al regime dell’atto definitivo.