La legge di Bilancio 2025 innalza la soglia di reddito per accedere al regime forfetario a 35 mila euro, ampliando le possibilità per lavoratori dipendenti e pensionati. Analizziamo i nuovi requisiti e le condizioni da rispettare per beneficiare del regime agevolato, verificando la compatibilità con altre fonti di reddito.
Regime forfetario 2025: nuove soglie di reddito e opportunità per lavoratori dipendenti e pensionati
La legge di Bilancio 2025 eleva da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
In dettaglio la norma modifica il comma 57, lettera d-ter), dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i., che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Tale soglia, come detto, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 è elevata a 35 mila euro.
La soglia di reddito per il regime agevolato: chiarimenti dalle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 7/E, dell’11 febbraio 2020, con riferimento alla causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro, ha precisato che, in base al tenore letterale della norma, la stessa operava già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguivano redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.
Tale criterio, pertanto, dovrebbe valere anche per il 2024; presumibilmente, pertanto, il reddito non dovrebbe essere superiore a 35mila euro nel 2024, per accedere nel 2025 al regime agevolato.
Con la risposta n. 102/2020 l’Agenzia delle Entrate a seguito di un nuovo quesito aveva trattato il caso della percezione di redditi di pensione dell’anno 2019 inferiore a Euro 30.000 e a un emolumento arretrato relativo a redditi dell’anno 2018 erogato dall’INPS.
Tali emolumenti, osservano i tecnici delle Entrate, sono disciplinati dall’articolo 17 del TUIR che, in presenza di determinati requisiti, ha riservato a detti redditi il beneficio della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR).
Le Entrate avevano affermato che in tale contesto normativo, posto che la disposizione della legge di Bilancio 2015 (di cui alla lettera d-ter) del comma 57, dell’articolo 1 della legge 190/2014) richiama espressamente i