L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per il Superbonus dedicato agli immobili gestiti da ONLUS, APS e OdV. Una ONLUS pone quesiti su agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica e antisismica su strutture sociosanitarie. Approfondiamo i requisiti e le deroghe per la cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate si è soffermata sui requisiti da rispettare ai fini del Superbonus spettante per gli immobili a disposizione delle ONLUS, APS e OdV.
Il quesito posto alle Entrate: Superbonus e agevolazioni fiscali, interventi di riqualificazione per una ONLUS su strutture sociosanitarie
Una ONLUS costituita in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna che opera secondo i principi della mutualità senza fini di lucro che:
“ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, risultava annoverata tra le ONLUS di diritto”
e, dal 21 marzo 2022, è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pone un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
La ONLUS istante intende acquisire, mediante la stipula di un contratto di affitto o di acquisto di ramo d’azienda, la gestione di tre strutture, attualmente gestite da una Fondazione che fa parte dello stesso gruppo cooperativo. Le strutture interessate, nelle quali sono offerti servizi sociosanitari e assistenziali, sono di proprietà di alcune parrocchie e condotte, in forza di contratti di comodato (del 2020, 2021 e 2023) dalla Fondazione.
La ONLUS intende effettuare sui suddetti immobili, destinati a centri di servizio per anziani, interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119, del decreto Rilancio (Superbonus); chiede pertanto se, per effetto dell’affitto o dell’acquisto del ramo di azienda dalla “Fondazione”:
- possa fruire del Superbonus con l’applicazione, per gli immobili di categoria catastale B/1, della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis del citato articolo 119 del decreto Rilancio nonché della facoltà di optare per la cessione del credito;
- ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 10-bis, dell’articolo 119, gli amministratori, che in passato hanno ricevuto compensi, siano tenuti a restituirli o se la condizione di gratuità vada verificata solo a far data dall’avvio dei lavori o di sostenimento delle spese e sino al termine del periodo di beneficio della detrazione.