È in corso il restyling alla compliance tra grandi imprese ed Agenzie delle entrate nel segno della trasparenza e della conformità fiscale. Il D.lgs. di Riforma Fiscale, contiene modifiche al “Regime dell’adempimento collaborativo” ed introduce significative novità riguardanti condizioni di accesso e riduzioni delle sanzioni. Ecco novità ed opportunità che arrivano dalla Riforma….
Descrizione del regime dell’adempimento collaborativo
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Tale finalità è perseguita tramite l’interlocuzione costante e preventiva tra Amministrazione finanziaria e contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Si tratta di un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi[1].
Presupposti soggettivi
Una delle più rilevanti innovazioni contenute nel D.lgs. n. 221/23 riguarda l’individuazione di nuove soglie del volume d’affari o ricavi richiesti alle imprese per l’accesso al regime di “cooperative compliance”, (art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 221/23) che vengono parametrate al ribasso.
Il regime è riservato, a partire dal 18 gennaio scorso, ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
- a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
I requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai 2 esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell’Iva relativa all’anno solare precedente e ai 2 anni solari anteriori.
Rispetto al regime previgente possono, altresì. accedere al regime dell’adempimento collaborativo i contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all’art. 117 e seguenti TUIR a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato.
Resta confermata la possibilità di beneficiare dell’istituto di compliance per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del D.lgs. 14.09.2015, n. 147) indipendente