Una recente sentenza della Corte di Cassazione, discostandosi da un precedente (e smentendo la consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate), nega, con argomentazioni convincenti, che la mancata o tardiva comunicazione all’ENEA degli interventi svolti possa comportare la perdita del cd. ecobonus.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono soliti contestare, in caso di mancata o tardiva[1] comunicazione trasmissione all’ENEA, la fruizione del cd. ecobonus, cioè della detrazione (del 65%) per la riqualificazione energetica prevista dall’art. 1, commi da 344 a 349, della L. n. 296/2006, prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Legge di bilancio per il 2022.
Al contrario, per quanto attiene alla disciplina della detrazione per interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, di cui agli articoli 16-bis del TUIR e 16 del D.L. n. 63/2013, è pacifico che la mancata o la tardiva comunicazione non possano comportare la perdita del diritto alla detrazione (in quel caso, del 50%).
Infatti, come ha riconosciuto la Risoluzione n. 46/E/2019, di commento del comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2018, la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi “ordinari” che comportano risparmio energetico è prevista a soli fini di monitoraggio e non comporta, in caso di omissione, la perdita del diritto alla detrazione, attesa l’assenza di qualsiasi previsione in tal senso.