Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di Roma l’avviso di presa in carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è impugnabile. Questo atto, che notifica al contribuente la gestione delle somme dovute da un accertamento, è considerato contestabile perché rappresenta la prima comunicazione di un atto tributario. La Corte amplia la gamma degli atti contestabili, includendo quelli che non solo informano il contribuente di una richiesta fiscale, ma che possono anche avere un impatto contestativo; accoglie, infine, il ricorso del contribuente, annullando l’atto contestato e stabilendo un precedente importante sulla natura impugnabile degli avvisi di presa in carico.
L’avviso di presa in carico è impugnabile in quanto costituisce la prima comunicazione con cui si palesi un atto tributario di natura provvedimentale, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza.
Pertanto, l’avviso di presa in carico rientra tra gli atti impugnabili, anche se non espressamente annoverato nell’art. 19 D.Lgs n. 546/1992 il cui elenco non è tassativo, in quanto primo atto conosciuto dal contribuente e seppur di per sé non idoneo a divenire definitivo. È questo il parere espresso recentemente dalla Corte di Giustizia di 1° grado di Roma.
Cosa è l’avviso di presa in carico?
L’avviso di presa in carico è un atto con cui l’Agenzia Entrate-Riscossione notizia il contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell’accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate; pertanto, quando la prima riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo dalle entrate è tenuta a comunicarlo al contribuente tramite raccomandata semplice o posta elettronica.
Il legislatore con l’art. 29, comma 1, lett. b), DDL n. 78/2010 ha previsto che l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere (entro il termine di presentazione del ricorso), all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti ex art. 15 Dpr n. 602/1973.
Occorre chiarire che tale provvedimento, non ha solo natura conoscitiva, ma ha anche una funzione contestativa e sollecitatoria, tanto da costituire una mera intimazione di pagamento; l’agente