Dibattito su statuto del contribuente e concordato preventivo

Un recente convegno tenuto presso ODCEC Messina ha permesso un confronto sulle principali novità fiscali del 2024: il nuovo statuto del contribuente e il “famigerato” concordato preventivo biennale. Facciamo il punto sui dubbi emersi in sede di confronto…

statuto contribuente concordato preventivoNel pomeriggio di martedì scorso, 20 febbraio, nella sala convegni dell’Ordine Commercialisti di Messina, si è tenuto un convegno sul tema “Statuto del Contribuente e concordato preventivo”.  In sala, oltre al sottoscritto nelle vesti di relatore, sono stati presenti la Dott.ssa Valeria Firrarello, direttore dell’Agenzia delle Entrate di Messina e Marco Cuchel, Presidente dell’ ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), nonché il Presidente Odcec Messina, dott. Franco Vito.

In apertura, dopo i canonici saluti istituzionali, il Presidente dott. Vito ha invitato i presenti ad approfittare per porgere alcuni quesiti di natura generale alla dott.ssa Firrarello, verso i quali si è mostrata estremamente attenta.

 

Il primo dubbio: il Canale CIVIS

Il dibattito ha avuto per centro il canale CIVIS, del quale sono state evidenziate ed analizzate le (assai note) criticità, in ordine alla quali il Presidente dott. Vito ha invitato tutti a fargli pervenire ogni segnalazione affinché egli possa farsi da tramite nei rapporti con l’agenzia; inoltre, si è evidenziata l’opportunità di utilizzare il servizio “consegna documenti” (non a tutti noto) presente all’interno del cassetto fiscale, al fine di ottimizzare i tempi per gli utenti e per i professionisti.

Successivamente, è stato il turno del dott. Cuchel che ha evidenziato le perplessità in merito agli istituti in commento.

 

I Dubbi sul nuovo Statuto del Contribuente

Tra tutte, segnaliamo la considerazione in merito al neonato articolo art. 10-sexies (rubricato “Documenti di prassi”), che prevede che

“L’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante: a) circolari interpretative e applicative; b) consulenza giuridica; c) interpello; d) consultazione semplificata”.

Il Presidente Cuchel ha evidenziato come sarebbe auspicabile che al servizio dell’Agenzia sia affiancasse, parallelamente, quello di un ente, formato da una rappresentanza di commercialisti, posto che trattasi di materia sulla quale essi non possono restare in silenzio, anzi hanno il dovere deontologico di intervenire.

 

I dubbi sulla convenienza del Concordato Preventivo

Nelle relazioni, a cura del sottoscritto, si sono evidenziate le numerose perplessità circa la convenienza economica dell’istituto del concordato preventivo, sia sotto l’aspetto della copertura da accertamenti (che è solo sulla carta), sia sotto quello dei vantaggi fiscali, ridotti a quelli già previsti per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 8.

Si è in sostanza evidenziato come l’istituto non abbia alcun appeal, e sia destinato al fallimento; l’unica eccezione potrebbe riguardare quei contribuenti forfettari (gli unici teoricamente interessati all’istituto, posta la sua irrilevanza ai fini IVA), che hanno in previsione un netto incremento del reddito, in misura eccedente quella proposta.

D’altronde, ancor prima di valutare la convenienza, occorre verificare la presenza di cause di esclusione e la possibilità di future cause di decadenza, assai numerose. Si tratta, per i professionisti, di una ennesima occasione per fare la nota “consulenza” ai propri clienti.

In riferimento alle modifiche adottate nello Statuto del Contribuente, si è concluso come, date le premesse, ci si aspettava decisamente di più.

NdR. Approfondisci qui tutti i nostri dubbi sul nuovo concordato preventivo biennale.

 

Attenzione all’autotutela impugnabile

In particolare, si è evidenziato che l’aver reso impugnabile l’autotutela non risolverà i problemi creati dalla abrogazione dell’istituto del reclamo (la mediazione tributaria è stata forse un’occasione persa); piuttosto si genererà ulteriore contenzioso nei casi in cui l’Agenzia riterrà (e quindi tratterà) come facoltativa una istanza di autotutela ritenuta invece obbligatoria (a torto o a ragione) dall’istante (visto che alcune fattispecie di cui all’articolo 10-quater si prestano a interpretazioni).

Inoltre, occorre chiedersi se aver reso impugnabile l’autotutela costringerà/obbligherà il contribuente, in caso ovviamente di atto annullabile tramite essa, ad una doppia impugnazione (una della mancata autotutela e l’altra dell’atto poi emesso).

 

Danilo Sciuto

Venerdì 23 Febbraio 2024