L’agevolazione prezzo-valore si può applicare anche in caso di divisione giudiziale, ma solo se richiesto tempestivamente…
La Corte di cassazione ha chiarito che l’agevolazione del “prezzo valore”, di cui all’art. 1, comma 497 legge 266/2005, non può trovare applicazione ad un atto di divisione giudiziale contenente immobili per il quale la richiesta di usare il valore catastale come base imponibile dell’imposta di registro era stata esplicitata solo dopo aver ricevuto l’avviso di rettifica e, nello specifico, con l’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria per ottenere l’annullamento dell’avviso in autotutela.
Il “prezzo valore”, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale 6/2014, deve trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile sia avvenuto ai sensi dell’art. 2932 c.c. nonché a quelli operati per provvedimento giudiziale.
Tuttavia, tale disciplina, avendo natura agevolativa, è di stretta e rigorosa interpretazione e, quindi, può applicarsi solo in presenza di tutte le condizioni di legge, tra cui anche quella della richiesta dell’agevolazione, da presentare “a tempo debito” e non quando sia iniziato il procedimento di recupero dell’imposta da parte del Fisco.
La controversia: avviso di liquidazione su sentenza di divisione giudiziale
Un contribuente impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale gli veniva ingiunto il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni ed interessi, in relazione alla sentenza di divisione giudiziale degli immobili di cui i suoi fratelli erano comproprietari, sentenza non registrata dalle parti.
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