I termini del ravvedimento operoso possono slittare al primo giorno lavorativo successivo se scadono in un giorno festivo o di sabato? Esaminiamo ad esempio il caso del ravvedimento per omessa dichiarazione…
Nel contributo odierno ci occupiamo di un aspetto che è spesso fonte di dubbi da parte dei colleghi. Il caso è quello in cui, calcolando i termini di scadenza del ravvedimento operoso, essi cadano in un giorno festivo o di sabato.
Il versamento fiscale in data festiva: la regola generale
La domanda che ci si pone è se valga o meno il (noto) slittamento al primo giorno lavorativo successivo.
Facciamo alcuni casi pratici.
Il ravvedimento per la dichiarazione omessa va fatto entro 90 giorni dalla scadenza: nel caso in cui il novantesimo giorno scada il sabato, è possibile effettuarlo validamente il primo giorno lavorativo successivo, che in questo caso sarebbe in novantaduesimo, oppure in tal caso non ha valore?
Il ravvedimento per un omesso versamento va fatto entro 30 giorni dalla scadenza se si vuole beneficiare della sanzione ridotta a 1/10: nel caso in cui il trentesimo giorno scada il sabato, è possibile effettuarlo validamente il primo giorno lavorativo successivo, che in questo caso sarebbe in trentaduesimo?
La risposta è senz’altro affermativa, sia per le fattispecie illustrate, sia per tutte quelle assimilabili, tant’è che perfino l’agenzia si è espressa positivamente, al punto 19.5 della Circolare del 12/06/2002 n. 50.
Il caso del ravvedimento operoso
Al riguardo, l’Agenzia è stata interpellata per il caso più delicato, ossia il secondo dei due esempi fatti sopra (il c.d. ravvedimento breve), ed ha motivato ricordando che l’articolo 1 del DM 31/3/00 prevede che:
“le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell’articolo 17, comma 2, del D. Lgs. n. 41/1997, anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97”.
Pertanto, per il rinvio espresso dell’articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n. 241/97 al precedente articolo 17, la norma secondo cui qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, si applica anche per il pagamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97.
In conclusione, lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo di una scadenza da ravvedimento è da considerarsi pacifico.
Pertanto, nei casi di cui ai nostri esempi, il ravvedimento per la dichiarazione omessa può essere effettuato entro 91 o 92 giorni dalla scadenza, nel caso in cui il novantesimo scada rispettivamente il sabato o la domenica, così come il ravvedimento breve (sanzione ridotta a 1/10) può essere effettuato entro 31 o 32 giorni dalla scadenza, nel caso in cui il trentesimo giorno scada rispettivamente il sabato o la domenica
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Danilo Sciuto
Mercoledì 31 gennaio 2023