La Legge di Bilancio 2023, all’art. 25, comma 7, ripropone l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale con effetto 1° gennaio 2023. Potranno rientrarvi gli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31 ottobre 2022. Le estromissioni potranno essere poste in essere dall’1° gennaio al 31 maggio 2023, versando l’imposta sostitutiva dell’8% in due rate: 60% entro il 30 novembre 2023 e 40% entro il 30 giugno 2024. L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
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