L’Unione Europea, dopo ben venticinque anni di applicazione del regime transitorio, inizia A muoversi con decisione verso l’applicazione del regime IVA definitivo relativo alle operazioni intracomunitarie
L’Unione europea, dopo ben venticinque anni di applicazione del regime transitorio, inizia a muoversi con decisione verso l’applicazione del regime Iva definitivo relativo alle operazioni intracomunitarie.
L’attuale sistema transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitarie è fondato sull’imposizione dei beni nel Paese di destinazione. L’Iva è dovuta nel Paese in cui si realizza l’effettiva immissione in consumo dei beni e dei servizi. La disciplina attualmente in vigore prevede, contestualmente, la detassazione nel Paese di origine con la non imponibilità delle predette prestazioni.
L’adozione di tale sistema “provvisorio” ha determinato, nel tempo, numerosi comportamenti fraudolenti. La circostanza ha indotto la Commissione europea a manifestare la necessità di passare al più presto ad un sistema di tassazione definitivo sulla base del principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni.
La Commissione europea ha dunque proposto la modifica della direttiva n. 2006/112/CEE. Il nuovo articolo 402, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2019, stabilisce come regime definitivo che “Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente Direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato sul principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, dell’assoggettamento all’Iva del cedente o del prestatore, o dell’acquirente se è un soggetto passivo certificato, e di un sistema di registrazione unico per la dichiarazione, il pagamento e la detrazione dell’imposta”. |
In base alla nuova disposizione l’operazione deve essere assoggetta ad Iva nello Stato membro di destinazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Assumerà così rilevanza, una volta che la novella sarà entrata in vigore, il nuovo principio della cessione intraunionale che deve considerarsi soggetta ad imposta unitariamente e che sostituisce l’attuale sistema basato sull’esenzione, o più correttamente, in base alla terminologia domestica, sulla non imponibilità nel Paese di origine. La tassazione continuerà però ad essere effettuata, come già previsto, nel Paese membro di destinazione dei beni (Paese di immissione in consumo).
Secondo il nuovo sistema, il soggetto tenuto al versamento dell’imposta relativa alla cessione intraunionale è il fornitore stabilito nel Paese di origine, che diventa debitore dell’imposta nel Paese di destinazione del bene. Ad esempio se un imprenditore italiano effettua la cessione di una partita di merce ad un imprenditore francese, dovrà versare la TVA (l’Iva francese) in Francia.
L’adempimento (il versamento) potrà essere assolto ricorrendo al sistema dello sportello unico. Le imprese che operano all’interno dell’Unione potranno facilmente corrispondere l’IVA in modo semplice, tramite un portale web online nel loro Paese d’origine (cd. “One Stop Shop“). Gli operatori saranno in grado di effettuare dichiarazioni e versamenti utilizzando un canale telematico nella propria lingua, seguendo le norme e le regole amministrative del Paese di origine. In seguito gli Stati membri “compenseranno” a vicenda l’imposta a credito e a debito, così come già avviene per le prestazioni di servizi digitali. Di fatto lo sportello unico supererebbe l’impasse dovuta alla necessità di registrarsi ai fini IVA e versare il tributo in tutti i Paesi comunitari in cui si opera.
Il ricorso allo sportello unico sarà facoltativo. I contribuenti potranno comunque adempiere gli obblighi ricorrendo all’identificazione diretta o avvalendosi di un rappresentante fiscale.
Questo sistema subisce però una deroga qualora l’acquirente sia un soggetto passivo “certificato”. In buona sostanza, se il soggetto acquirente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale, dimostri un alto livello di controllo delle proprie operazioni; abbia una comprovata solvibilità finanziaria, può ottenere la predetta certificazione. Queste informazioni saranno inserite in un’apposita banca dati in modo che il cedente/prestatore potrà verificare lo status di soggetto certificato attribuito all’acquirente.
In tale ipotesi l’Iva non dovrà più essere versata dal cedente o prestatore, ma sarà l’acquirente che farà emergere il debito Iva nella sua dichiarazione anche a seguito dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Nicola Forte
15 novembre 2018