Articolo 2 IVA e cessioni di beni: schemi pratici

Proponiamo una scheda pratica dedicata all’articolo 2 del decreto IVA, intitolato “Cessioni di beni”, per illustrare le casistiche base di applicazione dell’imposta, rispondendo anche alle domande più freuquenti.

Decreto IVA – articolo 2 

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
 

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

Iva cessione beni

  1. le vendite con riserva di proprietà;
  2. le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
  3. i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
  4. le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a lire 50.000 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;
  5. la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19.
    Si considera destinato a finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione l’impiego di beni per l’effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all’articolo 3, quarto comma;
  6. le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
 

Non sono considerate cessioni di beni:

  1. le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
  2. le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;
  3. le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  4. le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
  5. (soppressa);
  6. i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell’imposta nei modi ordinari;
  7. (soppressa);
  8. (soppressa);
  9. le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
  10. le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
  11. le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

QUESITI E RISPOSTE SU CESSIONE DI BENI & IVA

1. Destinazione di beni all’uso personale di attività esente

D. Nell’ipotesi in cui il professionista, medico dentista che ha sempre effettuato solo operazioni  esenti, cessi la sua attività, la destinazione dei beni all’uso personale deve essere assoggettata ad  Iva?

R. Il professionista citato nel quesito effettua solo operazioni esenti e, pertanto, non deve  assoggettare ad Iva la destinazione dei beni all’uso personale, in quanto all’atto dell’acquisto l’Iva  non è stata detratta.

 

2. Autoconsumo di immobili strumentali

D. La destinazione di beni dell’impresa, quali gli immobili strumentali, all’uso personale costituisce una cessione rientrante nel campo impositivo dell’Iva?

R. In linea generale la risposta deve essere affermativa. Tuttavia, deve essere tenuto presente  quanto stabilito dall’articolo 10, n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972, per il quale il regime naturale è  quello dell’esenzione da Iva.

Inoltre, si ricorda che l’immobile strumentale acquistato prima del  1973 o successivamente al 4 luglio 2006, per effetto dell’articolo 10, primo comma, n. 8-ter lett. b)  e c), del D.P.R. 633/1972, non può aver dato titolo alla detrazione dell’imposta e, pertanto, non  sussiste, in tale ipotesi, l’obbligo di assoggettare ad Iva l’autoconsumo di beni immobili strumentali.

Da tale previsione di non assoggettamento resta comunque escluso l’autoconsumo di beni immobili strumentali sui quali siano stati operati interventi di manutenzione o di recupero edilizio, in relazione ai quali sia stata detratta la relativa imposta.

 

3. Assegnazioni ai soci di società non operative

D. Sono assoggettabili ad Iva le assegnazioni ai soci di società non operative?

R. Con riferimento allo scioglimento delle società non operative, le assegnazioni ai soci sono  soggette all’imposta di registro e non all’Iva, ai sensi dell’articolo 1, co. 116, della L. 296/2006).

 

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