Il nuovo obbligo dichiarativo in scadenza per il 30 giugno prossimo, per dichiarare al Fisco i contributi a Fondo Perduto ricevuti, spaventa giustamente consulenti e contribuenti.
In questo articolo approfondiamo bene quali sono gli aiuti da dichiarare il 30 giugno e come fare.
Lo stato italiano ha l’obbligo di comunicare alla Commissione UE, in conformità alle disposizioni previste dal Temporary Framework del 19 marzo 2020 e dalle successive sei implementazioni, le agevolazioni che sono state utilizzate dalle imprese e dai lavoratori autonomi – a decorrere dalla data di inizio dell’intervento straordinario – che si sono poste in deroga alla normativa sugli aiuti di stato e fino al termine del medesimo (cfr. articolo Temporary Framework, tetti agevolativi e obbligo di restituzione – 29 aprile 2022).
In particolare, il Temporary Framework prevede che:
“Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato entro 12 mesi dal momento della concessione.
Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione”.
Questi gli argomenti qui trattati:
- La normativa UE e il recepimento nazionale con DL 41/2021
- Il Decreto MEF attuativo 11/12/2021
- Il Provvedimento dell’Agenzia Entrate
- La modalità di comunicazione degli aiuti fruiti
- Quando la dichiarazione va sempre presentata
- La segnalazione degli importi fruiti in eccedenza
- Limiti massimi di aiuto – importi e decorrenze e gestione delle eccedenze
- Il nodo dei limiti intesi a livello di gruppo
- Le imprese in crisi devono restituire gli aiuti
- Trasmissione del modello – termini
- Trasmissione del modello – Soggetti con definizione degli avvisi bonari
Temporary Framework: l’obbligo di comunicazione degli aiuti di Stato
La normativa UE e il recepimento nazionale con DL 41/2021
Consapevole di tale adempimento, della necessità di verificare se i fruitori si sono avvalsi correttamente delle agevolazioni previste e di rassicurarsi sul fatto che gli stessi non abbiano superato i limiti di importo previsti (a più riprese) dal Temporary Framework, il legislatore nazionale, nel decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, all’articolo 1, comma 16, ha disposto l’obbligo di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti dalla suddetta normativa comunitaria.
In quella sede la norma ha distinto le agevolazioni:
- per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»;
- da quelle individuate nella Sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»,
entrambe disciplinate dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
In particolare, la Sezione 3.12 è stata introdotta in occasione della 4° modifica al Temporary Framework in vigore dal 13 ottobre 2020.
Il Decreto MEF attuativo 11/12/2021
Il decreto in questione rubricato “Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo q, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.”, ha dunque disposto l’obbligo di comunicazione degli aiuti ricevuti concernenti la:
- Sezione 3.1: aiuti di importo limitato (con massimali di 800.000/1.800.000/2.300.000);
- Sezione 3.12: aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (con massimali di 3.000.000/10.000.000/12.000.000).
Inoltre, all’articolo 4 il citato DM attuativo ha stabilito che in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. Il decreto ha poi demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la disciplina operativa.
Il Provvedimento dell’Agenzia Entrate
Il provvedimento, emanato il 29 aprile 2022 (Prot. n. 143438/2022) sembra aver chiuso il cerchio posto che ha provveduto a definire:
- le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12, che costituisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in conformità al DM 41/2021, art. 3, comma 5);
- le modalità di restituzione degli importi eccedenti rispetto a quelli consentiti (in conformità al DM 41/2021, art. 4, comma 3);
- il tracciato telema