Il contribuente, in presenza della dichiarazione annuale IVA e nel caso in cui siano comunque stati rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, può avvalersi in compensazione del credito maturato, anche in presenza dello scarto della dichiarazione dei redditi.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di scarto della dichiarazione e spettanza del credito Iva.
Cartella di pagamento per mancata dichiarazione IVA
Nel caso di specie la vicenda giudiziaria traeva origine da una cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis Dpr 600/73 nei confronti di una società, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che non spettasse l’IVA in compensazione, come si deduceva dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2007, non risultando il credito Iva dalla dichiarazione del 2006, scartata dal sistema informatico per errore della compilazione degli studi di settore, e quindi da ritenersi indebitamente utilizzato in compensazione.
La società impugnava la cartella per difetto di motivazione, nonché per infondatezza della pretesa nel merito.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo legittimo il riporto del credito Iva e ingiustificato il recupero del credito di imposta.
A seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado.
Proponeva infine ricorso i