La dichiarazione del contribuente che, in uno all’allegazione dei documenti non esibiti in fase amministrativa, impedisce l’inutilizzabilità, deve essere fatta in maniera «chiara ed esplicita», nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.
Questo sposta sull’autorità giudiziaria il vaglio sulla regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione «di non aver potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa a lui non imputabile».
Torniamo sulla giurisprudenza di Cassazione, in particolare sui casi di produzione dei documenti solo in sede processuale.
Ricostruzione del reddito mediante accertamento sintetico dei redditi del contribuente: un caso di Cassazione
Dopo l’invio di un questionario recante l’invito a produrre della documentazione, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/73, alla ricostruzione per l’anno 2008 del reddito di un contribuente.
Nel caso di specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente un incremento patrimoniale generato dall’acquisto di un fabbricato nell’anno 2008 per un prezzo di euro 880.000 (imputando l’importo di euro 176.000, pari ad un quinto del totale, all’anno d’imposta in verifica), la disponibilità di un immobile adibito a residenza principale e di altri sei immobili a titolo di residenze secondarie (nonché la sopportazione delle spese per il mantenimento degli stessi), la disponibilità di quattro autovetture (con il carico dei relativi esborsi), il pagamento di premi assicurativi.
L’impugnativa del contribuente avverso il relativo avviso di accertamento veniva accolta in ambedue i gradi del giudizio di merito.
Per quanto qui d’interesse, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella sentenza in epigrafe indicata, rilevava che «dalla documentazione In atti e dalla movimentazione di c/c bancario» (prodotta «nel corso del giudizio di primo grado», ritenuta utilizzabile e non preclusa dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973) «si evince che il contribuente, nel periodo dal 25/11/05 al 06/09/09, ha effettuato versamenti per euro 1.874.000 e prelievi per euro 1. 890.000 che – sostanzialmente bilanciandosi – danno conto delle modalità di finanziamento dell’accrescimento delle proprie acquisizioni patrimoniali».
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando, fra l’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, codice procedura civile.
Parte ricorrente censura la ritenuta utilizzabilità della documentazione bancaria (in specie, degli estratti di conto corrente), benché non prodotta in risposta all’invito contenuto nel questionario prodromico all’atto impositivo.
Assume, in sintesi, che, in spregio alla menzionata disposizione, il giudice territoriale ha fondato il proprio convincimento su documenti depositati «nel corso del giudizio di primo grado» (e non già in allegato all’atto