L’occultamento delle scritture contabili ha natura di reato permanente in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale. Ecco nel dettaglio la recente affermazione della Cassazione.
Con la sentenza n. 22294 dell’8 giugno 2021 la Corte di Cassazione – sez. penale – ha affermato che il delitto di occultamento delle scritture contabili ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione.
Svolgimento del processo
La Corte di appello dell’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti che aveva condannato l’imputato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art.10, del D.Lgs. n. 74 del 2000, perché nella qualità (…) al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o comunque distruggeva le scritture contabili di una s.r.l..
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per l’omessa dichiarazione dell’estinzione del reato per prescrizione.
Secondo il ricorrente, “il giudicante in maniera apodittica e priva di elementi probatori ritiene la fattispecie dell’occultamento (reato permanente) e non quella della distruzione (reato istantaneo) delle scritture contabili. Il Tribunale aveva ritenuto che la condotta nell’imputazione era in via principale quella dell’occultamento, mentre quella della distruzione solo in via alternativa; ma questo non è rilevante in quanto l’imputazione ripete solo la formula della norma. La Corte di appello invece inverte l’onere della prova e ritiene configurato l’occultamento per mancanza della prova della distruzione”.
Comunque, prendendo come momento conclusivo dell’esercizio della condotta la data del (OMISSIS) ad oggi il reato sarebbe prescritto, anche per l’occultamento. La dichiarazione dei redditi per gli anni in oggetto ((OMISSIS)) era stata regolarmente presentata e pertanto il reato di occultamento non sarebbe comunque configurabile (Cassazione n. 39243/2018). La distruzione sarebbe avvenuta prima del (OMISSIS) e pertanto il reato risulta prescritto.
Motivi della decisione
Per la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata.
Inoltre, il ricorso, articolato in fatto, valutato nel complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consen