Qual è la natura e l’efficacia dell’accordo trasfuso nel processo verbale di contraddittorio tra fisco e contribuente, atto interno alla procedura di accertamento con adesione?
Il fisco può discostarsi dalle determinazioni concordate nel processo verbale di contraddittorio?
Il fisco in assenza di comportamenti del contribuente lesivi dei doveri di correttezza su esso gravanti, può a distanza di diversi anni, procedere con l’emissione dei relativi avvisi, al recupero delle pretese originarie per le successive annualità?
Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, principio di ordine pubblico, giustifica la possibilità dell’Ufficio di disattendere liberamente l’accordo trasfuso nel processo verbale di contraddittorio, senza alcuna motivazione e senza che ciò assurga a violazione del principio del legittimo affidamento, restando privo di incidenza ogni rilievo sul contegno dell’Amministrazione attesa l’assenza di un atto tipico, ossia previsto per legge, per la stipulazione di accordi sull’imponibile, l’imposta e le sanzioni?
Un comportamento corretto e collaborativo da parte del contribuente che porti a un accordo con il Fisco, salva da successivi accertamenti?
Capisaldi dell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è, essenzialmente, un istituto deflattivo del contenzioso, che mira, vuoi dal lato del contribuente, vuoi da quello dell’Amministrazione, ad impedire lo stesso avvio del giudizio avverso le contestazioni dell’Erario e a definire, in tempi rapidi, la pretesa sostanziale avuto riguardo alle tipologie di tributi di cui all’art. 1 d.lgs. n. 218 del 1997.
Accertamento con adesione: vantaggi per il Fisco
Il vantaggio per l’Amministrazione, in particolare, si concretizza nella certezza del diritto a riscuotere le somme e nella riduzione del contenzioso tributario.
In concreto ciò significa: rapida definizione dell’accertamento; garanzia di inoppugnabilità dell’atto conclusivo del procedimento (artt. 2 e 3); garanzia di effettività della definizione, essendo necessario (art. 8) che il contribuente compia tempestivamente i versamenti dovuti (per l’intero o, se rateizzato, per la prima rata) perché l’atto di accertamento per adesione diventi definitivo (in mancanza l’originaria pretesa resta inalterata), mentre, in caso di omesso versamento delle successive rate, la norma prevede la decadenza da ogni termine, l’immediata iscrizione a ruolo delle somme residue e un rilevante incremento delle sanzioni (già art. 8, comma 3 bis, ora art. 15 ter d.P.R. n. 602 del 1973).
Vantaggi per il contribuente
Per contro il vantaggio per il contribuente si risolve nella diminuzione dell’ammontare dell’imposta richiesta (con abbandono da parte dell’Ufficio di taluno dei rilievi ovvero con una loro riduzione quantitativa), in una secca riduzione delle sanzioni, nella non modificabilità od integrabilità dell’accertamento (seppure sia ancora possibile l’esercizio dell’ulteriore azione accertativa in presenza di specifiche condizioni, come, ad es., la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi al di sopra di una certa soglia quantitativa ovvero la natura di accertamento parziale del primo atto) ed in un abbattimento di alcune conseguenze di ordine penale (art. 2).
Anche sul piano extratributario si rivela la convenienza di questa procedura per il contribuente, il quale, in ispecie ove l’esito del possibile contenzioso sia incerto, si trova costretto (per le società) a costituire un fondo rischi in bilancio, posta che riduce il patrimonio netto disponibile.
L’accertamento per adesion