Una recente ordinanza della Cassazione fornisce l’occasione per fare chiarezza su un tema abbastanza dibattuto, quale quello della legittimità (o meno) degli elementi di un accertamento acquisiti a seguito di accessi domiciliari illegittimi.
Al riguardo, occorre infatti distinguere a seconda del “ruolo” dell’accesso ai fini della acquisizione degli elementi.
La Cassazione sull’accesso domiciliare illegittimo
Inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo
In termini pratici, l’inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l’accesso medesimo abbia costituito una condizione necessaria, come nel caso delle ispezioni attraverso le quali gli agenti acquisiscono conoscenza mediante percezione diretta dei fatti da provare, ovvero le perquisizioni o requisizioni e in generale tutte le forme di apprensione materiale diretta dei documenti o di altre cose che, nel corso dell’accesso e della conseguente ispezione, vengano rinvenute e autoritativamente acquisite.
Inutilizzabilità delle prove e nesso di mera causalità
L’inutilizzabilità non può invece riguardare quelle prove che trovano nell’accesso una mera occasione, come ad esempio per le informazioni di terzi e, soprattutto, per le dichiarazioni del contribuente, le quali potrebbero essere raccolte allo stesso modo anche per strada o direttamente presso gli uffici dell’organo deputato all’indagine.
In tal caso, infatti, le dichiarazioni sono collegate all’accesso da un nesso di mera occasionalità, per cui l’eventuale illegittimità di esso non è comunque idonea a escludere l’utilizzabilità delle stesse dichiarazioni.
Il caso di studio della Cassazione
Nel caso in questione (Ordinanza Cassazione n. 10734 del 22 aprile 2021), le operazioni di verifica dei movimenti bancari effettuate nei confronti di un soggetto diverso dal proprietario dell’abitazione oggetto di accesso costituiscono attività estranea all’accesso domiciliare né risulta che l’atto investigativo della Guardia di finanza abbia avuto un’incidenza determinante ai fini della ricostruzione del maggior reddito di impresa.
In definitiva, la Corte di legittimità dà corso al consolidato orientamento in base al quale il nesso di mera occasionalità, sfuggendo al rapporto di causalità, rende utilizzabili le prove assunte.
In caso contrario – ossia, nel caso in cui si ritenesse inutilizzabile qualsivoglia prova assunta “in occasione” di un accesso illegittimo – sussisterebbe un grave vulnus ai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, propri del nostro ordinamento.
Alcuni suggerimenti di lettura:
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A cura di Danilo Sciuto
Martedì 1 giugno 2021