Nuova assunzione del pensionato… tra dubbi e rischi contenziosi

La posizione del soggetto pensionato che, per un caso o l’altro, assume nuovamente la veste di lavoratore “attivo”, merita di essere particolarmente attenzionata tenendo conto del quadro giuslavoristico in costante evoluzione, oltre che delle posizioni dell’Inps tutt’altro che rassicuranti. A cura di Nello D’Angelo.

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Assunzione del pensionato: quali dubbi

Se è indubbio, da un lato, che l’art. 19 del D.L. 112/2008, ha superato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, dall’altro, meno scontato potrebbe essere il mantenimento del diritto all’erogazione della pensione nel caso in cui il lavoratore vada ad instaurare con lo stesso datore di lavoro (o con un altro) una nuova assunzione, pur essendo pensionato.

Del nuovo rapporto di dipendenza anche nominalmente diverso dal precedente occorre venga accertata la non genuinità e la riconducibilità ad una forma subordinata.

 

Nuova assunzione del pensionato: il parere della Cassazione

A tal riguardo, sarà interessante leggere quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 27 maggio 2019, n. 14417.

La Suprema Corte con l’arresto de quo ha precisato che la pensione “possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato“.

Tutto risolto? Non proprio (…)

Infatti la Suprema Corte ha, premesso che:

“Nell’individuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non si dovrà, dunque ricercare un mero iato temporale più o meno significativo ma partire dalla considerazione che, laddove l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento.

Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto ad un mero dato temporale, idonei a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento”.

Tra l’altro, ex multis, Cassazione 4898/2012, 4900/2012, 4480/2013, 16789/2014.

La presunzione semplice di cui parla la Suprema Corte, ancorché superabile con qualunque mezzo di prova, pone, quindi, più di un interrogativo non dissipando il timore di un eventuale contenzioso che si potrebbe generare con l’Istituto.

Non sarebbe azzardato pensare, infatti, che l’Inps possa ritenere che la nuova assunzione del cd. pensionato, invero, possa riscontrarsi come prova indiretta, rectius faccia presumere come “simulata” la cessazione del precedente rapporto di lavoro che ha rappresentato il presupposto di diritto per l’erogazione del trattamento pensionistico.

E che la detta ipotesi non sia affatto scolastica, lo dimostra anche il fatto che nel recente passato, l’Inps si è spinto ben oltre in dette fattispecie pretendendo addirittura la ripetizione dei ratei di pensione di anzianità di cui asseriva l’indebita erogazione (tra le altre, Cassazione 351/2018; Cassazione 29781/2018).

Pretesa di ripetizione, che ancorché non accolta dalla S.C. (dovrebbe essere dimostrato al riguardo anche il dolo del lavoratore) ben fa intendere come possa essere aggressiva la posizione dell’Inps anche in questi casi.

Quanto ut supra considerato, conduce ad imporsi massima cautela in fattispecie simili.

Ed, infatti, il mero superamento del divieto di cumulo fra redditi da pensione e da lavoro potrebbe, in via di fatto, non tutelare pienamente le parti interessate da rischi di eventuali contenziosi ed in particolar modo il pensionato che per qualche ragione dovesse riprendere l’attività lavorativa.

 

A cura di Nello D’Angelo

Sabato 20 giugno 2020

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