Il D.L. Rilancio recupera gli avvisi bonari: 16 settembre data ultima

Il decreto Rilancio propone nuovi termini di proroga dei versamenti anche per gli avvisi bonari: in questo articolo facciamo il punto sulla complessa evoluzione normativa relativa a tali atti durante l’emergenza coronavirus.

dl rilancio avvisi bonariL’art.115 del D.L. Rilancio – nell’attuale versione in bozza, che dovrebbe andare in G.U. il 19 maggio 2020 (ora pubblicato, lo puoi scaricare da qui) – recupera gli avvisi bonari, relativi alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione, dimenticati nei precedenti interventi normativi.

La norma prevede la rimessione in termini e la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Infatti, i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del D.L. Rilancio, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

Inoltre, anche i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del citato D.Lgs. n. 462/97, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D.L. Rilancio e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

[Potrebbe interessarti: Decreto Cura Italia: e gli avvisi bonari?]

 

Avvisi bonari e Covid 19

La lettura delle norme di sospensione previste dai precedenti DD.LL. n.18/2020 e 23/2020 non sembrava lasciare spazi di interpretazione, dal momento che sono stati sospesi i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, degli avvisi di addebito dell’INPS, degli atti di accertamento emessi dalle dogane e degli atti esecutivi degli enti locali, mancando ogni riferimento agli avvisi bonari.

Né sembrava percorribile la strada di farli rientrare nel rinvio tout court operato all’art.12, del D.Lgs. n.159/2015 – norma che prevede la sospensione dei termini per eventi eccezionali –.

In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, il D.L. Rilancio rimette nei termini – in maniera chiara e puntuale – i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e di fatto il 31 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste non solo mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis[1] e 54-bis, del D.P.R. n. 633/72, ma anche 36-ter del DPR n. 600 del 1973, nonché per le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Ricordiamo che l’art. 36 ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli Uffici, senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli artt.37 e seguenti, possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale della stessa.

 

Controlli esperibili

Escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 605/73, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi

Escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, della legge n. 413/91[2]

Escludere, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, della legge n. 413/91

 

Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti

 

Liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati dei sostituti d’imposta, presentati per lo stesso anno, dal medesimo contribuente

Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

 

 

Per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo art. 36 ter, del D.P.R. n. 600/73, il contribuente è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l’eventuale documentazione in ordini ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto dell’esito del controllo.

Qualora l’ufficio, dall’esame della documentazione, rilevi un errore del contribuente nella valutazione della natura degli oneri documentati, ai fini dell’esatta quantificazione delle deduzioni o detrazioni spettanti, e in assenza di ravvedimento da parte del contribuente, procede alla rettifica della dichiarazione.

Le direttive fornite con la circolare n. 68/2001 puntualizzano che ciò deve avvenire anche “nell’ipotesi in cui emerga un rimborso a favore dello stesso“.

La comunicazione contiene le motivazioni delle rettifiche effettuate e il riepilogo delle somme dovute, comprensive della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

Se il contribuente ritiene di essere in possesso di elementi che l’Ufficio non ha preso in considerazione, potrà richiedere un esame in autotutela, pur se il termine per usufruire della sanzione ridotta è sempre di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

***

 

NOTE

[1] La liquidazione – eseguita su tutte le dichiarazioni, sostanziandosi in una vera e propria risposta del Fisco alla dichiarazione resa dal contribuente – è limitata ai dati esposti, senza che l’Ufficio possa procedere alla rettifica del reddito dichiarato in conseguenza di interpretazioni di legge o valutazioni di fatti non emergenti strictu sensu dalle fattispecie espressamente previste dalla norma, e prevede il confronto con il contribuente. In sede di controllo, gli operatori verificano la correttezza dell’esito determinato dal controllo automatizzato, tenendo conto delle somme trattenute per conto dei contribuenti da parte del sostituto d’imposta e dei versamenti effettuati dal contribuente in sede di autotassazione.

Se vi è pericolo per la riscossione, l’Ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli anticipati eseguiti dall’Ufficio, se vi è pericolo per la riscossione, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Si tratta, quindi, di un riscontro per controllare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo e che i versamenti delle imposte siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti.

Se il contribuente è d’accordo con i dati dell’A.F., può regolarizzare la sua posizione versando la somma richiesta entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso o tardivo versamento di imposte (30%), è ridotta ad un terzo.

Se il contribuente ritiene che il risultato del controllo non sia corretto, può chiederne il riesame.

La mancata risposta dell’Ufficio all’istanza presentata in autotutela non incide sui termini di legge per il pagamento degli importi richiesti, né costituisce violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall’art. 10 della L. n. 212 del 2000.

[2] Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate nonche’ dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all’Agenzia dell’entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

d) contributi di cui all’art.10, comma 1, lett.e-bis), del T.U.n.917/86.

 

A cura di Gianfranco Antico

Mercoledì 20 maggio 2020

 

Avvisi bonari, accertamenti, cartelle, adesioni, contenzioso tributario:
tutte le disposizioni dopo il Decreto Rilancio

CORSO ONLINE IN DIRETTA ACCREDITATO
in collaborazione con Studio Deotto & Partner e

Relatore: Dario Deotto
Data della diretta: 21 Maggio 2020
ORE: 15:30 -17:30

Argomenti del corso:

  • la proroga dei termini di accertamento
  • le sospensioni previste per accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione
  • gli avvisi bonari
  • le sospensioni previste per le cartelle e gli atti dell’agente della riscossione
  • le questioni legate alla ripresa del processo tributario

 

SCOPRI DI PIU’ >>