Il Decreto Cura Italia è intervenuto fra l’altro per spostare in avanti una serie di termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso. La lettura del decreto lascia aperti alcuni dubbi che analizziamo nel presente articolo:
– come impatta la sospensione dei termini prevista sugli avvisi bonari?
– i pagamenti dovuti sulla base di un avviso bonario sono dovuti o sono sospesi?
Decreto Cura Italia e sospensione degli avvisi bonari
Per quel che ci interessa in questa sede, l’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, ha sospeso i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L.n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.
E’ prevista la proroga di cui sopra anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della L.n.160/2019.
Trattasi, quindi, delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, degli avvisi di addebito dell’INPS, degli atti di accertamento emessi dalle dogane e degli atti esecutivi degli enti locali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che prevedono la sospensione dei termini per eventi eccezionali.
Il comma 3, dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 differisce, inoltre, al 31 maggio – di fatto 1° giugno atteso che il 31 maggio