Dichiarazione IVA 2020 e crediti superiori a 5.000 euro: abbreviare i tempi del rimborso

Dichiarazione IVA 2020: disponibile il software ministeriale utile per compensare “subito” crediti IVA oltre i 5 mila euro

Dichiarazione IVA 2020: disponibile il software ministeriale utile per compensare “subito” crediti IVA oltre i 5 mila euro

E’ già pronto il software Iva 2020. L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti e degli intermediari fiscali interessati il software che consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2020 e della dichiarazione modello Iva Base 2020 da presentare in via autonoma.

L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

Per compensare alla scadenza del 16 febbraio 2020 un credito Iva sopra i 5 mila euro occorre inviare la dichiarazione Iva 2020 entro il 7 febbraio 2020.

 

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Versione software

Si tratta della versione software: 1.0.0 del 31/1/2020.

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Modello Iva 2020

Per avviare l’applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l’applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l’applicazione si connette al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. In tal modo l’utente ha la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione dell’applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

 

IVA 2020 Software utile per la compensazione di crediti IVA oltre i 5 mila euro

Il software in questione potrebbe risultare utile a coloro che, non essendo ancora in possesso del programma diffuso dalle più importanti softwarehouse, devono presentare al più presto il Modello annuale per chiedere, apponendo il visto di conformità, la compensazione dei crediti Iva sopra i 5 mila euro.

La possibilità di compensare si ha solo dopo almeno dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale, munita di visto di conformità.

Occorre, in particolare, inviare la dichiarazione Iva 2020 entro il 7 febbraio 2020, per poter compensare il credito Iva sopra i 5 mila euro con la scadenza del 16 febbraio 2020.

A tal fine, la stessa Agenzia delle entrate ha pubblicato un memorandum­ attraverso il quale ha fatto il punto della situazione:

I contribuenti Iva che intendono utilizzare in compensazione, per un importo superiore ai 5mila euro annui, l’imposta a credito dell’esercizio passato già a partire dai versamenti in scadenza il 16 febbraio (il termine, cadendo di domenica, slitta automaticamente al 17) devono presentare la relativa dichiarazione annuale al massimo entro venerdì 7.

Questo perché l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 dispone che la compensazione tramite modello F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito medesimo scaturisce.

A tal proposito, si ricorda che il recente decreto fiscale n. 124/2019 collegato alla legge di bilancio 2020 – articolo 3, comma 1, ha esteso questa regola, ossia l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge l’eccedenza, anche ai crediti superiori a 5mila euro annui relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, comprese le addizionali e le imposte sostitutive.

 

Il vincolo riguarda le sole compensazioni orizzontali

Lo scopo di tale limitazione, come precisato dalla circolare n. 1/2010, è contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente “creati” per essere utilizzati nel modello F24 in sede di pagamento di imposte, contributi Inps, premi Inail e altri importi dovuti allo Stato, alle Regioni e ad altri enti previdenziali.

La regola, quindi, si applica esclusivamente alle compensazioni orizzontali, vale a dire quelle effettuate per pagare somme di natura diversa (ad esempio, un credito Iva utilizzato per versare le ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta).

Nessuna limitazione, invece, per le compensazioni verticali, quando cioè il credito è usato a scomputo di un debito per la stessa imposta, ad esempio Iva con Iva, come nel caso di utilizzo del credito annuale (evidenziato con il codice tributo “6099”) per versare l’imposta relativa al mese di gennaio (codice tributo “6001”).

 

Obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione

L’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione (ovvero dell’istanza, in caso di credito infrannuale) sussiste solo se il credito compensato relativo a un certo periodo d’imposta, tenendo conto anche di quanto fruito in precedenti F24 già acquisiti, risulta di importo complessivamente superiore a 5mila euro annui.
Fino a quella cifra, dunque, anche la compensazione orizzontale non è soggetta ad alcun adempimento né ad alcun vincolo temporale: il credito è liberamente utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.

Pertanto, ipotizzando un credito Iva 2019 di 14mila euro, una parte dello stesso, fino a 5mila euro, era compensabile già dal 1° gennaio scorso; qualsiasi utilizzo oltre quel limite è possibile solo dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale modello Iva 2020.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5mila euro annui, si considerano solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

 

Serve anche il visto di conformità, ma non per tutti

Come stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del DL n. 78/2009, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per un importo superiore a 5mila euro annui è subordinato anche alla presenza del visto di conformità (articolo 35, comma 1, Dlgs n. 241/1997) sulla dichiarazione (o istanza) da cui il credito emerge.

In alternativa all’apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato a effettuare il controllo contabile.

Per chiarimenti e approfondimenti sull’argomento, si vedano le circolari n. 57/2009 e n. 1/2010.

Tuttavia, tale obbligo non sussiste per i contribuenti soggetti agli Isa che abbiano conseguito per il periodo d’imposta 2018 un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8. Infatti, tra i benefici riconosciuti in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici, anche a seguito dell’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rientra l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap (articolo 9-bis, comma 11, lettera a), DL n. 50/2017). E il provvedimento 10 maggio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate ha fissato a 8 il livello minimo di affidabilità fiscale necessario per incassare l’effetto premiale in questione.

Il contribuente che ne ha diritto deve barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel frontespizio del modello Iva 2020.

4 febbraio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Questo approfondimento è tratto dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico

 

Per ulteriori approfondimenti:

Le novità del Modello IVA 2020