Il Fisco, il più delle volte, contesta l’indebita detrazione dell’Iva all’acquirente del servizio o dei beni. A fronte di queste contestazioni in materia di Iva corrisponde, in genere, lo stupore del contribuente acquirente, il quale è solito rappresentare di non conoscere, né di poter avere notizie, circa la correttezza e l’onestà del venditore o prestatore, ma di aver effettivamente ricevuto la cessione di beni, o la prestazione e di averla regolarmene pagata
Il Fisco, il più delle volte contesta l’indebita detrazione dell’Iva, all’acquirente del servizio, o dei beni.
A fronte di queste contestazioni in materia di Iva corrisponde, in genere, lo stupore del contribuente acquirente, il quale è solito rappresentare di non conoscere, né di poter avere notizie, circa la correttezza e l’onestà del venditore o prestatore, ma di aver effettivamente ricevuto la cessione di beni, o la prestazione e di averla regolarmene pagata.
Operazioni soggettivamente inesistenti: effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell’IVA, ed a quella delle imposte dirette
A seguito della suindicata modifica apportata all’art. 14, co. 4 bis, della I. n. 537 del 1993, novella che opera quale jus superveniens avente efficacia retroattiva in bonam partem, stante il tenore del comma 3 del medesimo articolo, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti[1], che siano o meno inserite in una “frode carosello“, per il solo fatto che sono stati sostenuti.
Pertanto, va ribadito il principio secondo cui devono tenersi distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell’IVA, ed a quella delle imposte dirette, in quanto, nel primo caso (IVA), la condotta dolosa o consapevole del cessionario, a cui è parificata l’ignoranza colpevole, impedisce l’insorgenza del diritto alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non essendo l’apparente cedente l’effettivo fornitore, mentre, nel caso delle imposte dirette, l’illecito o la mera consapevolezza di esso non incide sulla realtà dell’operazione economica e sul pagamento del corrispettivo in cambio della consegna della merce.
Ne deriva che il costo dell’operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga reimpiegato nell’esercizio dell’attività d’impresa e sempre che non venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo.
In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4 bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.”[2]
Qualora l’amministrazione contesti ad un contribuente il diritto alla detrazione Iva in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni, è onere della medesima amministrazione provare che il soggetto passivo interessato sapeva o avre