Approfondiamo l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: qualora si sia in presenza di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, ovvero l’offesa sia di particolare tenuità, considerando in tale senso l’esiguità del danno o del pericolo e le modalità della condotta e sempre che non ricorra l’abitualità della stessa
Come noto, con il D.Lgs. n. 28 del 16.03.2015, è stato introdotto nel codice penale l’art 131 bis, disciplinante l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, qualora si sia in presenza di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, ovvero l’offesa sia di particolare tenuità, considerando in tale senso l’esiguità del danno o del pericolo e le modalità della condotta e sempre che non ricorra l’abitualità della stessa.
Ciò premesso, è sin da subito apparsa controversa la questione attinente all’applicabilità dell’istituto in esame