Il regime della contabilità per cassa ed il problema delle rimanenze di magazzino

il regime di contabilità per cassa potrebbe dare risultati anomali nel 2017, in particolare per le attività che detengono un elevato valore di rimanenze di magazzino al 31/12/2016: la gestione contabile rischia di creare una perdita fiscale che non potrà essere compensata negli anni successivi, creando un’evidente distorsione del reddito d’impresa effettivamente prodotto – in questo articolo proponiamo alcune valutazioni sull’impatto del nuovo regime

semplificate-2017Introduzione

In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2017, le imprese che hanno i requisiti per la contabilità semplificata nel 2016 e li mantengono anche per l’anno successivo, applicheranno automaticamente il regime di cassa dal 2017.

L’attuale regime prevede che il reddito sia determinato, anziché partendo dal risultato di bilancio ed apportandovi le variazioni fiscali (come per le imprese in ordinaria), secondo il criterio di competenza, applicando il nuovo principio di cassa semplificato.

In particolare, la novità è collegata al fatto che scomparendo ogni riferimento alle rimanenze iniziali e finali, ci si imbatte nella problematica della deduzione integrale di un ammontare pari alle rimanenze finali imputate al 31/12/2016 nel periodo d’imposta 2017 con tutte le conseguenze in tema di perdite.

È pur vero, tuttavia, che il nuovo regime potrà venire incontro a quei soggetti che dovevano dichiarare ricavi per competenza sensibilmente più alti rispetto alle effettive somme incassate.

Le novità per le imprese minori: il principio di cassa

L’articolo 18 del DPR 600/73 stabilisce che rientrano in contabilità semplificata gli imprenditori individuali e le imprese che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a:

  • 400.000 euro per le prestazioni di servizi;

  • 700.000 euro per le altre attività;

Il regime di contabilità semplificata, precisa l’art. 18, si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi sopra indicati.

Per tali imprese minori, la legge di stabilità 2017 introduce il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap.

L’ingresso nel sistema previsto dal nuovo articolo 66 del TUIR prevede che tale regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria.

In pratica, le imprese che hanno i requisiti per la contabilità semplificata nel 2016 e li mantengono per il prossimo anno (ricavi 2016 non superiori alle soglie sopra richiamate) applicheranno automaticamente il regime di cassa nel 2017.

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