Super ammortamenti 140%: gli aspetti pratici

Guida pratica alla gestione dei super-ammortamenti al 140%: i beni agevolabili e quelli esclusi dal bonus; i casi particolari (leasing, comodato, le auto); i problemi contabili; corredata di esempi pratici di calcolo.

 

Super-ammortamenti – Premessa generale

Come noto la Legge di stabilità 2016, Legge n. 280/2015, ha introdotto una agevolazione fiscale cui possono accedere le imprese e i lavoratori autonomi.

L’incentivo è legato all’acquisto in proprietà o in leasing (non in locazione operativa) di beni strumentali nuovi, effettuato durante il periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, che permette di dedurre una quota extra di ammortamenti determinata nella misura del 40% rispetto alla normale quota deducibile a titolo di ammortamenti normali ovvero della quota capitale del canone di locazione finanziaria.

 

 

Analisi dei punti principali

super ammortamenti e iper ammortamentiLa disposizione si applica in via generale a tutti gli investimenti in beni nuovi (sono comprese le autovetture) ma con esclusione dei beni immobili.

L’agevolazione trova applicazione nei confronti dei titolari di reddito di impresa e dei lavoratori autonomi a prescindere dal regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata) e dall’anno di inizio attività (la norma dovrebbe trovare applicazione anche per il regime dei minimi mentre non è applicabile al regime forfetario).

La disposizione agevolativa riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi anche per quelli di importo inferiori a 516,46 euro (anche in leasing).

Sono invece esclusi i seguenti beni:

a) beni immateriali (propri o costi pluriennali): brevetti, licenze, spese di ricerca…;

b) beni acquisiti in noleggio/comodato (la maggiorazione opera in capo al noleggiatore/comodante);

c) beni non strumentali;

d) fabbricati;

e) beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

d) beni ricompresi nei seguenti gruppi: Gr. V, Gr. XVII, Gr. XVIII ovvero: – Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%; – Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione,ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%; – Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%; –Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici, ammortizzabili al 7,5%; – Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.

Qui trovi la tabella completa dei coefficienti di abbortamento 

 

IL CONCETTO DI BENE NUOVO

Secondo l’orientamento dell’Agenzia Entrate (CM nn. 90/2001, 41/2002 e 5/2015) il requisito della novità sussiste nel caso di bene acquistato dal produttore o da un rivenditore ovvero acquistato da altri soggetti che comunque non lo hanno mai utilizzato (sono ammessi i beni utilizzati solo per esposizione – i.e. autovetture “km zero”, anche se già immatricolate dal concessionario – o a fini dimostrativi e i beni “complessi” purché il costo del bene usato non sia prevalente rispetto al costo complessivo).

 

 

LA DATA UTILE PER L’INVESTIMENTO

Data rilevante: deve trattarsi di acquisti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016 e per individuare il momento rilevante, occorre fare riferimento ai criteri generali:

  1. acquisto: consegna/spedizione (se successivo, al momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà) ;
  2. appalto: momento di ultimazione della prestazione ;
  3. leasing: data di stipula del contratto che individui il bene .

 

 

IL BONUS E LE AUTOVETTURE

Per le autovetture il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione deve soggiacere alle limitazioni fiscali previste, maggiorate però anch’esse del 40%, e di aliquote di deducibilità.

Tenendo conto delle disposizioni del super ammortamento i nuovi limiti su cui calcolare gli ammortamenti sono:

  1. autovetture: euro 25.306,39; agenti di commercio 36.151,98;
  2. motocicli: euro 5.784,32 ;
  3. ciclomotori: euro 2.892,16.

 

 

I BENI CONCESSI IN COMODATO E IL SUPERAMMORTAMENTO

I beni concessi in comodato d’uso a terzi (C.M. n. 5/E/15) danno il diritto al comodante di beneficiare dell’agevolazione a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività.

Tali beni devono essere utilizzati dal comodatario per esigenze di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante

 

 

COSA PREVEDE IL SUPER AMMORTAMENTO

L’agevolazione prevede l’imputazione nel periodo d’imposta di quote di ammortamento ovvero di quota capitale dei canoni di locazione finanziaria più elevati (40%) rispetto a quelli ordinari (restano invariate le aliquote di ammortamento di cui al Dm del 1988).

Nota : la norma stabilisce che il maggior costo vale ai soli fini Irpef/Ires e non ai fini IRAP; inoltre l’incremento pari al 40% del costo non rileva ai fini delle plusvalenze/minusvalenze a ai fini del calcolo del 5% per la deducibilità delle spese di manutenzione.

In caso di cessione prima o al termine del processo di ammortamento il 40% non rileva ai fini della sopravvenienza attiva in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria o di riscatto anticipato del bene e successiva vendita.

Il super Ammortamento non transita dal libro cespiti o nel bilancio d’esercizio va viene rilevato tramite apposita variazione in diminuzione nel modello Unico di pertinenza (gli acconti per il periodo di imposta 2015 e per quello successivo si calcolano senza tenere conto degli effetti dell’agevolazione).

 

Esempio pratico di superammortamento – Professionista

acquisto 1 stampante e 1 Pc valore complessivo euro 4.000

maggiorazione costo 40% = euro 1.600

costo con maggiorazione = euro 5.600

% ammortamento 20%:  5.600 x20% = euro 1.120 (che si suddivide in euro 800 ammortamento ordinario e euro 320 per bonus maggiorazione 40%)

 

 

ACQUISTO DEI BENI IN LEASING

In caso di acquisto in leasing è utile rammentare i seguenti punti:

  1. il soggetto può maggiorare il canone deducibile per un importo pari al 40% (sola quota capitale e non quota interessi);
  2. è ammessa la maggiorazione del 40% sul prezzo pagato per il riscatto;
  3. occorre sempre fare riferimento alle regole ordinarie di “fiscale” del contratto di leasing (in via generale metà del periodo di ammortamento del bene ovvero 4 anni per le autovetture).

Nel caso di durata contrattuale superiore a quella fiscale il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.

 

In caso di leasing

Nota: Per i leasing il maggior valore del 40% deve essere imputato in osservanza dei seguenti principi:

  1. ai canoni deve essere applicato il concetto della durata fiscale del contratto di leasing;
  2. si rammenta che la durata “fiscale” (minima) del contratto di locazione è pari alla metà del periodo d’ammortamento del bene (fatto salvo il limite di 4 anni per le autovetture a deducibilità limitata);
  3. Resta fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.

 

LE CASISTICHE CONTABILI POSSIBILI E LA FISCALITA’ DIFFERITA

In pratica, in sede di chiusura di bilancio, sarà possibile che il contribuente si debba confrontare con le seguenti casistiche:

a) la quota di ammortamento rilevata a a conto economico è pari alla quota deducibile fiscalmente senza riflessi sulla fiscalità differita (nel caso di specie l’agevolazione del 40% è applicata con una variazione in diminuzione nel modello Unico della quota deducibile fiscalmente iscritta nel conto economico);

b) la quota di ammortamento contabilizzata a conto economico è maggiore della quota deducibile fiscalmente rendendo obbligatoria l’iscrizione delle imposte anticipate relative alla quota di ammortamento non deducibile (nel modello Unico deve essere indicata una variazione in aumento per la quota degli ammortamenti non deducibili fiscalmente e una variazione in diminuzione per la quota del 40% commisurata all’ammortamento deducibile fiscalmente e non alla quota iscritta nel conto economico);

c) la quota di ammortamento rilevata a conto economico è inferiore alla quota deducibile fiscalmente senza obbligo di stanziare alcuna fiscalità differita (l’ammortamento imputato nel conto economico è anche quello deducibile fiscalmente e quindi nel modello unico deve essere indicata la sola variazione in diminuzione pari al 40% della quota deducibile fiscalmente tenendo conto delle tabelle di cui al Dm 31 dicembre 1988).

 

3 febbraio 2016

Celeste Vivenzi