Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di compilazione del quadro RW

dopo le Voluntary disclosure è scattata quasi una psicosi relativa al quadro RW di Unico… vediamo quali sono le modalità corrette di compilazione di tale quadro, anche ai fini di un eventuale ravvedimento di RW di Unico 2015

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L’Agenzia delle Entrate, in un recente incontro con la stampa specializzata, ha fornito alcune conferme e altre specifiche sulle linee guida da tenere e sul sistema sanzionatorio, in tema di compilazione del quadro RW.

Le conferme hanno riguardato il fatto che l’obbligo di corrispondere l’IVAFE, riguarda tutti le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie sia a titolo di proprietà, sia a titolo di altro diritto reale, indipendentemente dal fatto che le suddette attività siano state acquisite direttamente o che siano state acquisite a seguito di una eredità o di una donazione.

È stato inoltre ribadito che i soggetti che hanno unicamente una delega di sportello (e non una delega di funzione), su un conto corrente estero, sono sanzionabili se non provvedono ad indicare nel quadro RW i conti correnti su cui hanno appunto la delega: l’adempimento è stato introdotto a partire dal 2013 ai soli fini del monitoraggio e pertanto non contempla alcuna tassazione (IVAFE) sulle consistenze dei conti correnti.

Sono stati invece forniti chiarimenti in tema di indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie quali dossier titoli e del sistema sanzionatorio.

Infatti, è stato chiarito che nel caso si posseggano attraverso intermediari esteri, dossier titoli esteri, non si rende necessario inserire nel quadro RW, la composizione del dossier titoli in maniera analitica con l’indicazione dei rendimenti per ciascun titolo ma, sarà necessaria, l’indicazione in un solo rigo del valore ad inizio anno e alla fine di ciascun anno dell’intero dossier titoli.

Questo semplifica non di poco la compilazione del quadro RW anche perché, ai fini dell’individuazione dell’imposta IVAFE dovuta, rileva la media ponderata del valore del dossier titoli al termine dell’investimento, in relazione ai giorni di effettivo possesso.

Infatti, ai fini del calcolo dell’IVAFE, ha rilevanza in termini di imposta dovuta, il fatto che i titoli siano detenuti per l’intera annualità piuttosto che siano ceduti nel corso dell’anno.

La durata della detenzione nel corso dell’anno ha chiarito l’Amministrazione, che non rileva unicamente ai fini della determinazione dell’IVAFE ma, anche, ai fini dell’individuazione del sistema sanzionatorio in caso di mancata indicazione nel quadro RW.

In sintesi, se un soggetto residente in Italia dovesse omettere di indicare nel quadro RW il possesso di un dossier titoli posseduto nel corso dell’anno per 200 giorni, la sanzione che si vedrebbe comminata sarà pari al 3% o al 6%, a seconda che il dossier titoli sia detenuto in un Paese white list piuttosto che black list, ragguagliata ai 200 giorni di possesso:

sanzione = (3% o 6%) x 200 / 365

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15 febbraio 2016

Gianfranco Costa