Tregua fiscale: sanatoria delle rate degli istituti deflattivi

Tra i chiarimenti contenuti nella circolare n. 6 del 20 marzo 2023, l’Agenzia, riferendosi alle disposizioni contenute nei commi da 219 a 221 della legge di bilancio 2023 (n. 197/2022), distingue il caso di intervenuta decadenza dal piano di rateazione per accertamenti con adesione, reclami, conciliazione giudiziale ed acquiescenza alla data del 1° gennaio 2023 o meno. Nel caso di intervenuta decadenza, la regolarizzazione dovrà riguardare l’intero ammontare del debito residuo mentre, diversamente, qualora alla data del 1° gennaio 2023 non si sia verificata la decadenza, la regolarizzazione dovrà riguardare solo l’importo scaduto alla data del 1° gennaio 2023; le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate con le modalità agevolate previste dalla finanziaria.