Contribuenti forfettari e ragguaglio dei ricavi ad anno solare

per valutare se si ha diritto ad accedere/rimanere al regime forfettario bisogna rispettare i parametri relativi a ricavi o compensi percepiti: nel caso di attività esercitata per meno di un anno solare, il limite va ragguagliato al periodo di operatività effettiva… tale verifica va fatta con particolare attenzione per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2015

occhioerrore2La legge di Stabilità del 2016 ha previsto numerose novità per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. L’ambito di applicazione del beneficio è stato notevolmente ampliato con l’incremento dei limiti dei ricavi e dei compensi per potervi accedere.

Ad esempio gli esercenti arti e professioni possono avvalersi nell’anno 2016 del nuovo forfait qualora l’ammontare dei compensi incassati non abbia superato nell’anno precedente 30.000 euro. Invece, lo scorso anno, la soglia era più bassa essendo necessario, avendo riguardo all’incasso dei compensi percepiti nel 2014 (l’anno precedente a quello di ingresso nel regime forfetario), non superare l’ammontare di 15.000 euro di incassi.

Sotto questo profilo la possibilità di avvalersi del nuovo regime agevolato risulta sicuramente estesa potendo accedervi un numero maggiore di contribuenti. I contribuenti che iniziano l’attività dal 2016 dovranno dichiarare di essere in possesso dei presupposti previsti dalla legge in via presuntiva. All’avvio dell’attività è possibile avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti. L’eventuale superamento del limite massimo pari a 30.000 euro di compensi non dà luogo all’uscita immediata dal nuovo forfait. Diversamente dal “vecchio” regime dei minimi il contribuente potrà comunque continuare ad applicare il regime forfetario fino al termine del periodo di imposta. L’uscita si verificherà in ogni caso a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo. Sotto questo profilo si tratta di una rilevante semplificazione rispetto al precedente regime dei minimi. In passato, qualora il contribuente avesse superato il limite massimo per più del 50 per cento, quindi avesse incassato compensi per un importo superiore a 45.000 euro, sarebbe dovuto uscire dal regime dei minimi con effetto immediato, liquidando ex novo l’imposta sul valore aggiunto dell’intero anno e provvedendo al versamento del tributo.

I contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente, cioè nel 2015, devono prestare particolare attenzione nel verificare il mancato superamento (nell’anno precedente) della soglia di 30.000 euro. Infatti se da una parte, come già ricordato, l’importo è stato incrementato da 15.000 a 30.000 euro, l’ammontare dei compensi (o dei ricavi per le imprese) deve essere ragguagliato ad anno.

L’obbligo di effettuare il ragguaglio ad anno si desume testualmente dall’art. 1, c. 54, lett. a, della legge n. 190/2014. La disposizione prevede espressamente che possono fruire del regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente: “a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge…”.

Ad esempio si consideri il caso di un professionista che ha iniziato l’attività il 1 dicembre del 2015 ed ha incassato entro il termine dell’esercizio l’importo di 3.000 euro. In tale ipotesi il professionista ha adottato il regime forfetario presumendo di essere in possesso delle condizioni previste dalla legge. Tuttavia, la mancata osservanza delle predette condizioni non gli consentono di fruire dello stesso regime forfetario anche nell’anno successivo all’inizio dell’attività. Infatti, l’ammontare dei compensi di 3.000 euro percepiti in un solo mese dall’inizio dell’attività equivalgono, effettuando il ragguaglio anno, a 36.000 euro su base annuale. Conseguentemente la mancata osservanza della soglia massima obbligherà il contribuente ad uscire dal nuovo regime forfetario.

Eventualmente, laddove la crescita dell’attività non dovesse essere confermata nel periodo di imposta 2016 e l’ammontare dei compensi percepiti risultasse essere inferiore al limite massimo di 30.000 euro, il contribuente potrà entrare nuovamente (e naturalmente) nel regime forfetario con decorrenza dal 1 gennaio 2017 fatta salva, però, la possibilità di optare per il regime ordinario.

16 febbraio 2016

Nicola Forte