Sospensione feriale dei termini processuali

Arriva la consueta pausa estiva per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria. L’articolo 1 della legge n. 742/1969 stabilisce che i termini di natura processuale sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. A questa si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Essendo il 20 agosto sabato, l’ultimo giorno utile è il 22.