-
27 gennaio 2017
Dichiarazione precompilata e spese sanitarie: invio dati entro il 9 febbraio 2017
Continua a leggere -
26 luglio 2014
La convocazione dell’assemblea dei soci e le sanzioni in caso di omissione
Continua a leggere -
22 ottobre 2022
Condotte commerciali sleali nella filiera agroalimentare: l’impatto del Decreto 198/2021
Continua a leggere
Le comunicazioni per le opzioni per la cessione o sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi 2022 dovranno essere trasmesse entro il prossimo 31 marzo (salvo proroghe dell’ultim’ora). E’ prevista anche la remissione in bonis, con il versamento della sanzione di 250 euro e trasmissione delle comunicazioni entro il prossimo 30 novembre. La possibilità è stata confermata dall'Agenzia delle entrate che, con un recente documento di prassi (circolare 33/E/2022 paragrafo 5.4), ha previsto che, anche con riguardo alle comunicazioni di opzione, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, può trovare applicazione l'istituto della remissione in bonis, in forza del principio sancito dal comma 1 dell'art. 2 del dl 16/2012, ai sensi del quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.