Definita la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, ai sensi dell’art. 1, commi 780 e 781, lett. b), della legge n. 296/2006. La riduzione è pari al 4,99% e si applica sull’importo del premio assicurativo dovuto per il 2023. Il decreto interministeriale è reperibile nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro.
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