L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’emissione delle fatture elettroniche “differite”. Si legge che: è sempre possibile emettere la fattura differita con indicazione dell’ultimo giorno del mese di riferimento; in caso di prestazione di servizio non incassata, la fattura non può considerarsi differita e deve rispettare il termine di invio di 12 giorni dalla data indicata nel frontespizio del documento.
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