Viene liberalizzato, fino a 12 mesi, il contratto a termine. Fino a tale durata, oltre che per la prima assunzione e in caso di proroga, non sarà più necessaria la causale anche in caso di rinnovo. Modificando l'articolo 21 del Decreto Legge n. 81/2015, il nuovo articolo 24 stabilisce che “il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1”, dello stesso Decreto Legge 81/2015. E’ altresì stabilito che ai fini del computo di 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della nuova norma.
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